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Diritto allo studio. Permessi 150 ore, chi può fare domanda?

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La domanda per i permessi da 150 ore per il diritto allo studio, va prodotta entro il 15 novembre all’Ambito Territoriale Provinciale (AT) tramite la propria scuola di servizio.

Chi può fare domanda?

Possono presentare la domanda i Docenti e gli ATA con un contratto di lavoro a tempo indeterminato o anche con contratto di lavoro a tempo determinato di durata annuale, purché con nomina fino al termine delle attività didattiche (30/6/2022) ovvero fino al termine dell’anno scolastico (31/8/2022).

I permessi straordinari retribuiti per il diritto allo studio, sono della durata massima di 150 ore, ivi compreso il tempo necessario per raggiungere la sede di svolgimento dei corsi e sono calcolati ad anno solare. 

La concessione dei permessi, nel limite del 3% della dotazione organica provinciale complessiva, è finalizzata alla possibilità di frequenza di corsi per il conseguimento di titoli di studio in corsi universitari, post-universitari, di scuole di istruzione secondaria e di qualificazione professionale, statali e non statali abilitate al rilascio di titoli di studio aventi valore legale.

I permessi spettano anche per la preparazione della tesi di laurea.

L’orario di servizio deve essere tale da poter agevolare la frequenza dei corsi e la preparazione degli esami, fatte salve eccezionali esigenze di servizio. Sarà il dirigente scolastico della scuola di servizio ad emettere il provvedimento concessivo al personale da lui amministrato e presente nell’elenco pubblicato dall’AT provinciale.   

Graduatoria

Solo in caso di eccedenza del limite numerico del 3% provinciale, sarà necessario provvedere a stilare una graduatoria, in base ai seguenti criteri di priorità:

1) frequenza di corsi finalizzati al conseguimento dei titolo di studio proprio della qualifica di appartenenza;
2) frequenza di corsi finalizzarti al conseguimento di un titolo di studio di istruzione di I e II grado o di un diploma di laurea o equipollente;
3) frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di un titolo di studio di qualifica professionale, di attestati professionali, riconosciuti dall’ordinamento pubblico, ivi compresi i corsi di specializzazione per l’insegnamento su posti di sostegno per l’insegnamento ad alunni disabili;
4) frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio in corsi post- universitari;
5) frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di altri titoli di  studio di pari grado a quello già posseduto;
6) anzianità di servizio;
7) età anagrafica.

A parità di condizioni sopra indicate sono ammessi a frequentare le attività didattiche, coloro che non abbiano mai fruito di tali permessi per la frequenza di corsi.

Il personale della scuola che già gode dei permessi in questione, ha diritto al rinnovo degli stessi con priorità rispetto ai nuovi richiedenti, per tutta la durata del corso frequentato.

La certificazione va presentata ai dirigente scolastico della scuola di servizio, subito dopo la fruizione dei permessi e comunque non oltre il termine di ciascun anno solare o di un eventuale cambiamento di scuola.