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Diritto di assemblea e diritto all’istruzione

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In una circolare ministeriale (Prot. n. 4733/A3 ) de l26 novembre 2003 si scrive che gli artt. 12 e 13 del D.L.vo n. 297/94 e  l’art. 74 dello stesso D.L.vo n. 297/94 conferiscono diritti ed impongono doveri agli studenti ed alle istituzioni scolastiche, nell’ottica di un ordinato svolgimento delle attività scolastiche funzionali all’apprendimento, alla formazione e all’educazione degli studenti, in particolare:

a) il diritto di assemblea, cui corrisponde per l’Istituzione scolastica il dovere di tutelarne l’esercizio sempre che ricorrono talune condizioni;
b) il diritto all’istruzione, cui corrisponde l’obbligo per l’Istituzione scolastica di assicurare un minimo di ore di lezione ad esso funzionale.

Da queste considerazioni nella stessa circolare si traggono le seguenti conclusioni:

– le ore riservate alle assemblee studentesche di classe, periodicamente tenute con le modalità di cui al comma 6 dell’art. 13 del D. L.vo 16 aprile 1994, n. 297, pur incidendo sul monte ore delle lezioni, non sono da recuperare;

– le giornate riservate alle assemblee d’istituto, durante l’orario delle lezioni, in numero non superiore a quattro, aventi ad oggetto problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, alle quali abbiano partecipato esperti, regolarmente autorizzati dal Consiglio d’istituto, (comma 7, art. 13 T.U.), sono da considerare a tutti gli effetti come lezioni;

– le ore destinate, su richiesta degli studenti, alle assemblee e utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo, concorrono pienamente al computo dei 200 giorni destinati allo svolgimento delle lezioni.