Il cosiddetto diritto di disconnessione sta diventando un “tema caldo” del dibattito che si è aperto sul contratto scuola.
Per essere precisi l’articolo 22 del CCNL prevede che fra le materie oggetto di contrattazione di istituto vi siano “i criteri generali per l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione)”.
La formulazione, per la verità, non è limpidissima e potrebbe dare adito ad interpretazioni diverse.
Per esempio: l’uso di strumenti di lavoro in orario diverso da quello di servizio potrebbe far pensare alla possibilità per il personale di utilizzare la strumentazione disponibile a scuola anche dopo (o prima) dell’orario di lavoro.
Oppure (ed è l’interpretazione che ne stanno dando quasi tutti): va regolamentata la pratica delle direzioni delle scuole di usare gli strumenti tecnologici per comunicare con i dipendenti anche oltre il loro orario di servizio.
Nel concreto sarà certamente questo il tema su cui ci si confronterà ai tavoli contrattuali nelle singole scuole.
La scelta di lasciare alla contrattazione integrativa di istituto questa materia comporta indubbiamente qualche rischio, oltre a quello evidente di creare situazioni molto diversificate fra di loro.
Il problema maggiore è che oggi, non essendoci alcun obbligo di connessione, a nessun docente o Ata può essere richiesto di leggere mail o sms alla sera o all’alba, ma se la materia sarà normata da un contratto, la situazione cambierà radicalmente.
Per esempio, se nella scuola X viene sottoscritto un accordo che prevede che i docenti devono comunque controlla posta e/o sms almeno una volta al giorno in orario serale con la motivazione che i messaggi potrebbero contenere disposizioni di servizio da applicarsi entro poche ore, non ottemperare a tale norma contrattuale può dare luogo ad una forma di responsabilità disciplinare.
Per la verità una lettura puntigliosa della disposizione dell’art. 22 nasconde anche un altro problema di non poco conto: si parla infatti di “utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro” e non di strumenti personali.
La norma contrattuale, insomma, sembra sottintendere che per la “connessione” il dipendente debba comunque utilizzare strumenti di lavoro e non oggetti personali.
Nel concreto, quindi, la contrattazione di istituto dovrebbe addirittura prevedere che per consentire ai dipendenti di connettersi sia necessario dotarli di strumentazione adeguata che deve essere nella piena disponibilità dei dipendenti stessi anche al di fuori dell’orario di lavoro.
D’altronde questo è esattamente ciò che avviene già ora per molti lavoratori privati o per particolari lavoratori pubblici che devono assicurare la propria reperibilità.
L’articolo 22 del contratto potrebbe aprire la strada alla facoltà di dotare gli insegnanti di un “cellulare di servizio”?
Nutriamo forti dubbi, abbiamo invece il sospetto che la norma contrattuale anzichè garantire il “diritto alla disconnessione” istituirà una sorta di “obbligo di connessione” da assolvere con strumenti personali.
Ascolta l’intervento di Andrea Carlino a Fahrenheit, programma di Rai Radio 3, martedì 13 febbraio, sul contratto scuola e le novità previste nel settore.
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