Così come segnala l’Aran, ai sensi dell’art. 15, comma 6 del CCNL 2007 del comparto scuola, i dipendenti hanno diritto ai tre giorni di permesso, così come stabilito dall’articolo 33 comma 3, della legge 104/92.
Tali permessi sono retribuiti, non sono computati ai fini del raggiungimento del limite fissato, non riducono le ferie e devono essere possibilmente fruiti in giornate non ricorrenti.
L’articolo 15, al comma 7, della legge 104/92, dispone, inoltre, il diritto del dipendente ad altri permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge.
Ne consegue che il dipendente della scuola portatore di handicap in situazione di gravità potrà usufruire alternativamente dei tre giorni di permesso retribuito, oppure, come sancito dall’articolo 33, comma 6 della legge 104/92 di due ore di permesso orario giornaliero retribuite.
L’Aran ritiene utile richiamare anche la circolare INPS n. 100 del 24 luglio 2012 intervenuta sulla materia.
I permessi retribuiti spettano ai lavoratori dipendenti:
- disabili in situazione di gravità;
- genitori, anche adottivi o affidatari, di figli disabili in situazione di gravità;
- coniuge, parte dell’unione civile, convivente di fatto (articolo 1, commi 36 e 37, legge 20 maggio 2016, n. 76), parenti o affini entro il terzo grado di familiari disabili in situazione di gravità.
Il diritto può essere esteso ai parenti e agli affini di terzo grado soltanto qualora i genitori o il coniuge o la parte dell’unione civile o il convivente di fatto della persona con disabilità grave abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.