Categorie: Politica scolastica

Disabili, la Legge 104 compie 25 anni: ha dato tanto, ma oggi non basta più

Domenica 5 febbraio la Legge 104/92 sulla disabilità ha “compiuto” 25 anni: che sia datata è indubbio.

Si tratta ora di capire se le modifiche che si propongono con il decreto leglislativo, in fase di approvazione, rappresentino una soluzione adeguata.

La legge 104/92 quando fu approvata cottituì l’asse portante dell’integrazione scolastica (come allora si chiamava il processo di presenza massiccia degli alunni con disabilità nelle classi comuni ), anche perché ha recepito i principii fondamentali sui diritti degli alunni con disabilità enunciati per la prima volta con chiarezza nella Sentenza n. 215/87 della Corte costituzionale.

Essa garantì il diritto alla scolarizzazione nelle classi comuni di alunni precedentemente ancora valutati dai medici “non scolarizzabili“ (art 12 comma 4); previde strategie didattiche, modalità organizzative e mezzi finanziari idonei a garantire l’attuazione di tali principii.

Sancì il diritto  (e non una semplice possibilità) per gli alunni con disabilità a frequentare gli asili-nido e la scuola materna, non chè le scuole di ogni ordine e grado sino all’Università (art 12 commi 1 e 2). 

Indicò gli obiettivi cui  l’integrazione doveva mirare e cioè  la crescita negli apprendimenti, nella  comunicazione, nella socializzazione e nelle relazioni (art 12 comma 3).

Tali principii favorirono la realizzazione e l’esigibilità di tali diritti, chiarendo quali fossero i soggetti pubblici tenuti a rispettarli e farli rispettare ed a fornire i mezzi finanziari ed il loro coordinamento tramite gli accordi di programma e le intese (art 13 comma 1 lettera A). 

Sancì dei criteri di valutazione degli alunni che riguardavano non solo ai risultati apprenditivi ma anche al processo ed alle modalità di apprendimento,distinguendo tra scuola elementare e media (in cui il progetto didattico personalizzato deve essere formulato esclusivamente sulla base delle capacità dell’alunno e va valutato positivamente se vi sono dei progressi rispetto ai livelli iniziali degli apprendimenti)  e la scuola superiore, dove pur potendosi avvalere di prove “ equipollenti” ed altre agevolazioni,  l’alunno deve comunque  dimostrare di possedere gli elementi basilari delle discipline, se vuole conseguire il diploma.

 

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La legge 104/92 è però datata; infatti risente di una visione statalistica, mancando ancora l’autonomia scolastica ed  il trasferimento dei poteri dei provveditori agli studi dalle Province agli Uffici scolastici regionali. Inoltre la legge 104 risente ancora di una visione sanitaria legata alla disabilità come una caratteristica essenziale della persona con disabilità che quasi si identifica con essa (art 3 commi 1 e 3), basandosi così su una visione statica ed egocentrica della disabilità.

Anche la normativa successiva ha proseguito su questi orientamenti; però a partire dal 2000, la cultura mondiale ha sviluppato i principii dell’ICF, classificazione internazionale del funzionamento, dell’OMS, secondo i quali la disabilità deve essere inquadrata dinamicamente nei diversi contesti di vita delle persone con disabilità, i quali possono offrire condizioni favorevoli o sfavorevoli all’inclusione (termine odierno più idoneo a significare questo nuovo orientamento di prospettiva culturale); infatti, ad esempio, per un alunno cieco è molto diverso trovarsi in una scuola in cui ci sono docenti preparati sulle didatiche specifiche per la cecità, classe poco numerosa e l’utilizzo di nuove tecnologie elettroniche, rispetto a chi tutto ciò non opuò avere.

Sulla base di questi nuovi orientamenti culturali nel 2006 è stata approvata la Convenzione delle nazioni unite sui diritti delle Persone con disabilità che è stata ratificata dall’Italia nel 2009.
Pertanto adesso la legge 104 deve essere applicata alla luce di questi nuovi principi, ai quali dovrà adeguarsi; per questo la legge 107/2015 sulla “Buona scuola” ha dato delega al Governo di migliorare la normativa.

Le bozze dei decreti delegati  presentati dal Governo alle Camere per il richiesto parere e che dovranno essere approvati definitivamente entro metà Marzo non soddisfano assolutamente le associazioni delle persone con disabilità, aderenti sia alla FISH ed alla FAND. pertanto è in corso un forte dibattito interno  e col Ministero dell’Isruzione, perché i contenuti dei decreti delegati vengano notevolmente modificati, recependo numerosi emendamenti migliorativi delle associazioni-

Qualora ciò non dovesse avvenire , le due federazioni potrebbero intraprendere iniziative di protesta anche radicali.

 

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Redazione

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