Con la direttiva del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 12 novembre 2003, si intendono finanziare progetti sperimentali per la realizzazione, potenziamento e ampliamento di strutture residenziali per persone in situazione di handicap grave e prive di adeguata assistenza familiare.
Possono presentare la richiesta di finanziamento i comuni, le province, le Asl ed altri enti territoriali, anche in associazione tra di loro. La direttiva prevede 30 giorni per la presentazione delle domande secondo il modello annesso al provvedimento e l’istituzione di un’apposita Commissione di valutazione per la selezione dei progetti ammessi a finanziamento.
L’elenco dei progetti ammessi al finanziamento è approvato con decreto del direttore generale della Direzione generale per le tematiche familiari e sociali e la tutela dei diritti dei minori (art. 7).
I progetti sono finanziati fino ad un massimo del 50 per cento del costo complessivo del progetto. Gli eventuali compensi per consulenza e progettazione sono rimborsabili fino ad un importo massimo dell’8 per cento del costo complessivo del progetto.
Il finanziamento è erogato:
a) una prima quota, pari al 20 per cento del contributo assegnato, è versata all’atto dell’accettazione da parte dell’ente beneficiario completa di tutti i documenti;
b) una ulteriore quota, pari al 50 per cento, è versata entro 30 giorni dall’inizio dell’attività diretta all’attivazione del progetto attestata nelle forme di legge dal soggetto capofila;
c) il saldo, pari al restante 30 per cento, è versato al termine della realizzazione del progetto, previa presentazione della documentazione relativa ai costi sostenuti e previa verifica, da parte dei competenti uffici del Ministero del lavoro e della politiche sociali, o da enti a ciò delegati dal Ministero, della concreta attuazione del progetto, della conformità dell’opera alla normativa regionale e ai regolamenti comunali vigenti in materia.