I lettori ci scrivono

Disabilità e Dsa, alcune riflessioni

I ritardi nell’apprendimento rappresentano una grande preoccupazione di molti genitori. Chi nota una difficoltà grave della crescita intellettuale del proprio figlio può rivolgersi al proprio pediatra di base per chiedere una verifica neuropsichiatrica. Oppure saranno gli insegnanti a suggerire la stessa verifica. Va considerata anche l’esistenza di problemi di carattere non neuropsichiatrico, ad esempio oculistici o dell’udito, per i quali può essere necessaria una visita specialistica.

Dalla verifica neuropsichiatrica possono scaturire degli approfondimenti. In base ad essi, se del caso, l’Asl di residenza certifica una disabilità, a norma della legge 517 del 1977 e della legge 104 del 1992. Questa certificazione di disabilità non “marca” per tutta la vita, e ha valore per un certo tempo, un anno, o un ciclo scolastico. Chi si rivolge ad un centro privato deve – almeno nella maggior parte delle leggi regionali – far confermare la certificazione dall’Asl.

La certificazione non viene data – ovviamente – a cuor leggero: non basta un ritardo nell’apprendimento della lettura e della scrittura, anche di alcuni mesi.

LE VARIE FORME DI DISABILITÀ

iOccorre che gli neuropsichiatri individuino una specifica sindrome, dal ritardo mentale medio o grave, alla sindrome di Down, all’autismo. Altro sono le disabilità sensoriali (ipovedenti e non vedenti, non udenti), altro ancora le disabilità  motoria. Il neuropsichiatra può riconoscere una condizione più grave, prevista dal comma 3 dell’art. 3 della legge 104 del 1992. Ai fini del sostegno scolastico il “comma 3” da’ la possibilità di avere un intero insegnante di sostegno (“uno a uno”), ma solo dopo la ratifica da parte dell’ Unità Valutativa Multi Dimensionale.

Nel primo caso (“art. 3 comma 1” della legge 104; dalla legge: “É persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che é causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”) la scuola, avvertita dalla famiglia, assegnerà un quarto dell’orario di un insegnante di sostegno. Cioè 6 ore  alla scuola d’infanzia, cinque e mezzo alla primaria, 4 e mezzo alla secondaria. L’insegnante di sostegno ha, di norma, sostenuto un corso di specializzazione: nei fatti accade che si nominano anche supplenti non specializzati, e che non garantiscono continuità per gli anni successivi al primo (e non certo per colpa loro).

Nel secondo caso si parla di “art. 3 comma 3”, attinente l’autonomia personale (dalla legge: “Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità”). In questo caso l’alunno ha diritto ad un rapporto 1 a 1, cioè all’orario completo di un docente di sostegno: 25 ore all’infanzia, 22 alla primaria, 18 alla secondaria.
Talvolta il bambino è seguito anche da altre figure, “accudienti” od altro, assegnate dall’Asl, dal Comune o – in caso di disabili sensoriali – dalla Provincia o dagli enti che ne hanno assunto i compiti.

Nel Piano Educativo Individualizzato va indicato l’orario, e il Piano è sottoscritto anche dai familiari, oltre che dal servizio di neuropsichiatria infantile che segue il bambino (al fine di redigere ed aggiornare i Pei due volte all’anno gli insegnanti, il neuropsichiatra, la famiglia si incontrano nel Gruppo di Lavoro Handicap Operativo, Glho).

Il modello italiano dell’integrazione, nato con la legge 517, è un grande dato di civiltà, e ci mantiene ad un livello d’avanguardia rispetto alle altre nazioni europee. Ogni tanto qualcuno prova a metterlo in discussione, sognando il ritorno a classi speciali o differenziali. Ma basta chiedere a chi ha convissuto a scuola con un bimbo disabile quanta ricchezza venga da questo incontro. E ai genitori dello stesso bimbo quanto è stato importante andare a scuola con gli altri bambini.

I DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO

Un altro tema che si  affianca a questo è quello dei Dsa, disturbi specifici dell’apprendimento: esiste una legge, la 170 del 2011, che riconosce questi disturbi individuandoli in dislessia, disgrafia, discalculia, adhd.
Per i bambini e i ragazzi affetti da questi disturbi non sono previsti interventi di sostegno, ma soltanto l’utilizzo di compresenza che la scuola dovesse avere (peraltro ormai ridotte al lumicino) e la disponibilità di “strumenti compensativi o dispensativi “. Ad esempio è dispensativo evitare all’alunno la lettura a voce alta, compensativo permettergli di usare un computer con sintesi vocale o schede stampate più in grande.
Il più frequente di questi disturbi è la dislessia: detto in maniera semplice, dislessico è chi non riesce a leggere la parola intera, ma deve compitare le singole lettere. Può imparare?  Sì, anche molto bene, ma la sua fatica nello studio sarà sempre maggiore di quella di chi non ha lo stesso disturbo.
Dislessici sono circa il 5% degli alunni in Italia, in maggior numero nei paesi di lingua inglese.
Il disturbo è valutato da un neuropsichiatra dell’Asl, su richiesta del pediatra: si può controllare a partire dai 5 anni,con test predittivi, ma l’effettiva insorgenza avviene dai 6 in su.
Gli altri disturbi – come la discalculia – sono meno frequenti, in crescita è l’adhd, difficoltà di attenzione e concentrazione.

Per tutti i Dsa la scuola redige annualmente un Piano Didattico Personalizzato, di concerto con la famiglia.

GLI ALUNNI STRANIERI O DI ORIGINE STRANIERA

Tutti i bambini e ragazzi presenti in Italia in qualunque condizione – anche di clandestinità – hanno diritto all’istruzione, in forza delle convenzioni internazionali sui diritti dei minori che l’Italia ha sottoscritto. Anche le tutele per la disabilità e gli interventi personalizzati per dsa e non italofoni (cioè chi non sa parlare ancora bene la lingua italiana).

Lorenzo Picunio
I lettori ci scrivono

Articoli recenti

Un docente che non ha tempo di insegnare è la morte della scuola: esplode il dibattito sulla troppa burocrazia. È davvero così?

I docenti, soprattutto coloro che insegnano nella scuola secondaria di secondo grado, sono frustrati perché…

22/11/2024

Valutazione dirigenti scolastici, incontro al Mim. Flc Cgil: “Da garanti dell’autonomia garanti di disposizioni impartite dall’alto”

Si è svolto lo scorso 20 novembre al Ministero dell'Istruzione e del Merito l’incontro di…

22/11/2024

Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la lettera di Valditara alle scuole – PDF

In occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, il Ministro dell’Istruzione…

22/11/2024

Mobilità 2025-2028, che punto è la trattativa? Quali novità sulle precedenze? Risponde l’esperto

Continuano in modo frenetico gli incontri tra organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL 2019/2021 e i…

22/11/2024

L’insegnante aggredita da 30 genitori è indagata: “Atto dovuto”. Lei replica: “Non verrà fuori nulla di compromettente”

L'insegnante di sostegno che è stata aggredita da una schiera di trenta genitori inferociti è…

22/11/2024

Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole: Valditara ricorda le vittime e rinnova l’impegno delle istituzioni

“Nella Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole, il mio pensiero commosso va alle vittime…

22/11/2024