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Disabilità, ha diritto al congedo straordinario anche il figlio non ancora convivente con il genitore

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Ha diritto al riconoscimento del congedo straordinario per assistere il genitore gravemente disabile anche il figlio con lui non convivente al momento della presentazione della domanda; ovviamente in mancanza di tutti gli altri familiari legittimati a fruire del beneficio, secondo l’ordine di priorità indicato dalla legge.

Chi può fruire del congedo

Ricordiamo che hanno titolo a fruire del congedo straordinario i lavoratori dipendenti secondo il seguente ordine di priorità, che degrada solo in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei primi:

  1. il coniuge convivente o la parte dell’unione civile convivente della persona disabile in situazione di gravità;
  2. il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente o della parte dell’unione civile convivente;
  3. uno dei figli conviventi della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente, la parte dell’unione civile convivente ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti. Si precisa, al riguardo, che la possibilità di concedere il beneficio ai figli conviventi si verifica nel caso in cui tutti i soggetti menzionati (coniuge convivente, parte dell’unione civile convivente ed entrambi i genitori) si trovino in una delle descritte situazioni (mancanza, decesso, patologie invalidanti);
  4. uno dei fratelli o sorelle conviventi della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente,la parte dell’unione civile convivente, entrambi i genitori ed i figli conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
  5. un parente/affine entro il terzo grado convivente della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente,la parte dell’unione civile convivente, entrambi i genitori, i figli conviventi e i fratelli/sorelle conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.

Il requisito della convivenza

Quindi è necessario il requisito della convivenza qualora a richiedere il congedo siano: il coniuge,la parte dell’unione civile, i figli, i fratelli/sorelle o i parenti/affini entro il terzo grado  del disabile grave.

Per convivenza si deve fare riferimento, in via esclusiva, alla residenza, luogo in cui la persona ha la dimora abituale, ai sensi dell’art. 43 cod. civ.

Per l’accertamento del requisito della “convivenza”, condizione sufficiente è anche la residenza nel medesimo stabile, stesso numero civico, anche se non nello stesso interno (appartamento).

Se la convivenza è successiva alla concessione del congedo

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 232 depositata il 7 dicembre 2018, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, per la parte in cui non prevede il diritto al congedo straordinario anche al figlio non convivente per l’assistenza del padre.

Secondo la Corte, il requisito della precedente convivenza non può “assurgere a criterio indefettibile ed esclusivo, così da precludere al figlio, che intende convivere ex post, di adempiere in via sussidiaria e residuale i doveri di cura e di assistenza, anche quando nessun altro familiare convivente, pur di grado più lontano, possa farsene carico“.

Ad ogni modo il figlio, dopo aver ottenuto il congedo straordinario, ha l’obbligo di instaurare una convivenza che garantisca al genitore disabile un’assistenza permanente e continuativa.