Bisogna fare una disamina in merito alla normativa e alla giurisprudenza legata al diploma di Maturità Magistrale Sperimentale indirizzo Linguistico (o di Abilitazione Magistrale ai sensi del Testo Unico del 1994), altresì denominato “licenza linguistica” ottenuta presso un Istituto Magistrale, conseguito entro l’anno scolastico 2001 – 2002.
I corsi sperimentali dell’Istituto Magistrale prendono il via con l’emanazione della Circolare Ministeriale n^ 27 dell’ 11 febbraio 1991. La suddetta circolare ribadisce che “Tali sperimentazioni rispondono ad una vasta domanda dell’utenza, suscitata, per l’indirizzo linguistico, dall’esigenza di introdurre nell’ordinamento anche l’offerta di questo tipo di scuola. Quest’ultimo si caratterizza in particolare con un profilo curricolare ben “spendibile” in prospettiva anche sul mercato europeo, in quanto coerente con gli analoghi percorsi culturali e formativi in atto presso i più importanti Paesi della CEE.”
Il Miur autorizzò le due sperimentazioni (Socio-psico-pedagogica e Linguistica) in vista del nuovo assetto dell’istruzione elementare, nel cui ordinamento didattico era compreso l’insegnamento della lingua straniera, nonché della formazione anche universitaria dei docenti della scuola primaria e dell’infanzia. L’ ipotesi curricolare quinquennale e formativa corrispondente rispondeva alle nuove complesse necessità poste dalla realtà socio-economica-culturale contemporanea.
Nel D.L. 16/4/1992 n^ 297 si legge: “art. 279 – Validità degli studi degli alunni delle classi e scuole sperimentali: “E’ riconosciuta piena validità agli studi compiuti dagli alunni delle classi o scuole interessate alla sperimentazione di cui all’articolo 278 (ora abrogato dall’art. 17 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275), secondo criteri di corrispondenza fissati nel decreto del Ministro della pubblica istruzione che autorizza la sperimentazione.” Ciò significa che, come ricordato nella decisione del Consiglio di Stato N 2172 del 2002, “la piena validità riconosciuta secondo i criteri di corrispondenza fissati nel DL 16/4/1992, non priva il titolo di studio conferito dall’Istituto Magistrale a pieno titolo ma aggiunge qualcosa in più senza modificarne la tipologia originaria.”
Ciò detto, va ricordato come il Ministero, senza mai pronunciarsi chiaramente a riguardo, ha nel tempo assunto dei comportamenti quantomeno contraddittori e disomogenei su tutto il territorio nazionale. Ciò si deduce facilmente dalle diverse diciture che compaiono su alcuni diplomi rilasciati dai diversi Istituti Magistrali in tutta Italia. Recenti pareri (come ad esempio quello relativo all’accoglimento di un’istanza presentata alla Sezione Lavoro del Tribunale di Perugia), dimostrano che il diploma di maturità di “licenza linguistica”, rilasciato da un Istituto Magistrale al termine dei corsi quinquennali sperimentali Brocca, è da considerarsi equiparabile al titolo di abilitazione magistrale conseguito al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell’Istituto Magistrale e del Liceo Socio-psico-pedagogico Brocca.
Del resto, così come scritto sopra, relativamente al DL 16/4/1992 n^ 297, il Diploma di Maturità (o Licenza) Linguistica, rilasciata dagli Istituti Magistrali, è titolo idoneo all’insegnamento poiché non muta la natura del titolo magistrale, ma lo arricchisce con una maggiore conoscenza delle lingue.
Dato che a livello normativo sono state emanate molte sentenze che per motivi di spazio non è possibile qui esaminare, per ulteriori approfondimenti e/o chiarimenti si rimanda all’indirizzo mail cubscuolaromalazio@gmail.com
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