Sono sempre di più le scuole che inseriscono nei contratti di Istituto norme a tutela del benessere psicofisico dei docenti e del personale ata. Si tratta di norme ad hoc sulla disconnessione del personale scolastico, in modo da consentire ai lavoratori e lavoratrici di una scuola di staccare la spina dallo stress lavorativo per concentrarsi ed immergersi nella vita privata e familiare. Tali norme prevedono l’impossibilità da parte del dirigente scolastico e del dsga di contattare, anche tramite la connessione digitale, il personale scolastico durante il fine settimana e le festività più in generale.
Nella contrattazione integrativa di Istituto, si stabiliscono i criteri generali sul diritto del docente a staccare la spina con il lavoro una volta terminato il regolare orario di servizio.
Nel CCNL scuola 2016-2018, al punto c8 del comma 4, lettera c), dell’art.22 , è scritto che sono oggetto di contrattazione integrativa di Istituto: “i criteri generali per l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione);”. Tale norma viene riprodotta integralmente nell’ipotesi di CCNL 2019-2021, art.30, comma 4, lettera c8).
In buona sostanza a livello di contrattazione di istituzione scolastica ed educativa, ovvero nel contratto integrativo di ogni singola scuola, dovrà essere garantito il diritto alla disconnessione del personale scolastico al fine di favorire una maggiore conciliazione tra lavoro e vita familiare.
È implicito che non possano esistere obblighi da parte del docente e del personale scolastico di restare connessi ai dispositivi digitali per ricevere e leggere notifiche da parte del dirigente scolastico, dei suoi collaboratori, di qualsiasi altro docente e/o applicato di segreteria.
Il dirigente scolastico non può imporre, come obbligatorietà, il servizio di reperibilità dei docenti e del personale Ata. Mentre è contrattabile il diritto alla disconnessione, disposizione che limita l’invio di circolari e avvisi, ma non determina nessun obbligo di reperibilità dei docenti e del personale Ata.
È utile ricordare che la Corte di Cassazione, ordinanza n.7410 del 26 marzo 2018, specifica che il codice civile, agli artt. 2086, 2094 e 2104, non definisce l’obbligatorietà dei lavoratori alla reperibilità, in quanto non espressamente disposta nel Contratto Collettivo Nazionale. Quindi, per quanto disposto dal CCNL scuola vigente, nessuno, fuori dall’orario di servizio, può essere obbligato a controllare sulla posta elettronica o sul telefono cellulare, sul registro elettronico eventuali comunicazioni di lavoro.
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