Personale

Disconnessione docenti e Ata, nei contratti di Istituto le norme a loro tutela per il benessere psico-fisico

Sono sempre di più le scuole che inseriscono nei contratti di Istituto norme a tutela del benessere psicofisico dei docenti e del personale ata. Si tratta di norme ad hoc sulla disconnessione del personale scolastico, in modo da consentire ai lavoratori e lavoratrici di una scuola di staccare la spina dallo stress lavorativo per concentrarsi ed immergersi nella vita privata e familiare. Tali norme prevedono l’impossibilità da parte del dirigente scolastico e del dsga di contattare, anche tramite la connessione digitale, il personale scolastico durante il fine settimana e le festività più in generale.

Normativa sulla disconnessione

Nella contrattazione integrativa di Istituto, si stabiliscono i criteri generali sul diritto del docente a staccare la spina con il lavoro una volta terminato il regolare orario di servizio.

Nel CCNL scuola 2016-2018, al punto c8 del comma 4, lettera c), dell’art.22 , è scritto che sono oggetto di contrattazione integrativa di Istituto: “i criteri generali per l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione);”. Tale norma viene riprodotta integralmente nell’ipotesi di CCNL 2019-2021, art.30, comma 4, lettera c8).

In buona sostanza a livello di contrattazione di istituzione scolastica ed educativa, ovvero nel contratto integrativo di ogni singola scuola, dovrà essere garantito il diritto alla disconnessione del personale scolastico al fine di favorire una maggiore conciliazione tra lavoro e vita familiare.

È implicito che non possano esistere obblighi da parte del docente e del personale scolastico di restare connessi ai dispositivi digitali per ricevere e leggere notifiche da parte del dirigente scolastico, dei suoi collaboratori, di qualsiasi altro docente e/o applicato di segreteria.

Obbligo di reperibilità non è legittimo

Il dirigente scolastico non può imporre, come obbligatorietà, il servizio di reperibilità dei docenti e del personale Ata. Mentre è contrattabile il diritto alla disconnessione, disposizione che limita l’invio di circolari e avvisi, ma non determina nessun obbligo di reperibilità dei docenti e del personale Ata.

È utile ricordare che la Corte di Cassazione, ordinanza n.7410 del 26 marzo 2018, specifica che il codice civile, agli artt. 2086, 2094 e 2104, non definisce l’obbligatorietà dei lavoratori alla reperibilità, in quanto non espressamente disposta nel Contratto Collettivo Nazionale. Quindi, per quanto disposto dal CCNL scuola vigente, nessuno, fuori dall’orario di servizio, può essere obbligato a controllare sulla posta elettronica o sul telefono cellulare, sul registro elettronico eventuali comunicazioni di lavoro.

Lucio Ficara

Articoli recenti

Cellulari scuola; Nocera: “E’ giusto aver salvato dal divieto gli alunni con disabilità”

Dal professore Salvatore Nocera, uno dei massimi esperti italiani di inclusione e disabilità riceviamo e…

17/07/2024

Concorso DS 2017, molti partecipanti ancora in ballo 7 anni dopo

Penso che sia utille per tutti sapere qualcosa di più sulle vicende giudiziarie che hanno…

17/07/2024

Decreto scuola: Paola Frassinetti (FdI) e Rossano Sasso (Lega) entusiasti, ma le proteste non mancano

Mentre proseguono le proteste delle opposizioni e di movimenti e comitati contro le diverse misure…

17/07/2024

Flavio Briatore sugli stipendi: “Come fanno vivere le famiglie con 4000 euro al mese? Bisogna aumentare i salari”

Flavio Briatore, ospite del podcast di Fabio Rovazzi e di Marco Mazzoli, 2046, ha affrontato vari…

17/07/2024

Nuove regole per promuovere l’inclusione degli alunni stranieri

Il governo nel presentare il decreto n° 71 del 30 maggio 2024 alla camera, nel…

17/07/2024

Falso allarme Covid scuola: condannato il docente

Nel 2020, un docente di un istituto di Pescara aveva lanciato un allarme infondato circa…

17/07/2024