Il Garante per la protezione dei dati personali si è espresso recentemente sul decreto-legge n. 1 del 2022, durante un’audizione in Commissione affari Sociali della Camera sulle differenze nell’erogazione della didattica a distanza tra alunni vaccinati e non vaccinati.
L’autorità, nella persona del prof. Pasquale Stanzione, è intervenuta in merito al decreto-legge n. 1 del 2022 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore.” Obiettivo del Garante evitare «ogni tipo di discriminazione, sia pur indiretta, peraltro nei confronti dei soggetti, quali i minori, cui l’ordinamento accorda una tutela rafforzata»
Per garantire l’effettivo rispetto del principio di minimizzazione nel trattamento di dati, quali quelli in esame, soggetti a tutela rafforzata ed evitare, così, il coinvolgimento dell’Agenzia delle Entrate, che è chiamata ad erogare le sanzioni, in fasi prodromiche a quelle di riscossione di sua propria attribuzione, il garante ha proposto di limitarne la competenza alle sole fasi successive all’avviso di addebito poiché – solo a partire da quel momento il coinvolgimento di ADER può ritenersi pienamente legittimato dal perseguimento di finalità istituzionalmente proprie dell’ente.
Le peculiarità del procedimento sanzionatorio in questione che- derogando alla l. 689, sottende una significativa concentrazione delle sue varie fasi – non possono, infatti, legittimare l’attribuzione ad ADER di competenze ulteriori rispetto a quelle, di natura essenzialmente di riscossione da esercitarsi a partire dalla notifica dell’avviso di addebito.
La previsione delle modalità di erogazione della didattica in ragione della condizione vaccinale o di guarigione degli studenti, afferma ancora il Garante, (descritta come funzionale alla garanzia del diritto alla fruizione del diritto all’istruzione in presenza in tutti i casi nei quali il rischio di contagio, attivo e passivo, sia ridotto per pregressa immunizzazione, da vaccino o malattia) riflette il diverso regime sanitario cui ciascuna tipologia di studente è soggetto secondo la nuova normativa, ovvero auto-sorveglianza per vaccinati e guariti e quarantena per chi non versi in tali condizioni, pur con la facoltà per gli studenti esenti di svolgere l’attività scolastica in presenza, qualora lo desiderino.
Tale disciplina sottende, naturalmente, la conoscenza da parte delle istituzioni scolastiche della condizione di vaccinazione o guarigione recente degli studenti da ammettere a scuola in presenza.
Il relativo trattamento di dati personali, appartenenti alle categorie particolari cui l’ordinamento accorda una tutela rafforzata, può ritenersi funzionale all’esigenza di garantire la didattica in presenza in condizioni di ridotto rischio epidemico, naturalmente in quanto e nella misura in cui sia limitato (come dev’essere) alla raccolta dei soli dati indispensabili alla verifica delle condizioni per la permanenza a scuola.
Il parametro da considerare ai fini della legittimità di tale previsione è quel principio di proporzionalità sancito in via generale. Sotto questo profilo, l’esigenza di limitare al minimo indispensabile il diritto alla fruizione della didattica in presenza (sancita come modalità ordinaria di svolgimento dell’istruzione dall’art. 1, co. 1, primo periodo, del D.L.111/2021, convertito, con modificazioni, dalla l. 133 del 2021) può rappresentare quella giustificazione per il trattamento dei dati sulla condizione vaccinale o di guarigione degli studenti, richiesta dalla Consulta ai fini della valutazione della ragionevolezza e proporzionalità della limitazione di diritti fondamentali, qual è il diritto alla protezione dei dati. Ma questo, naturalmente, se e nella misura in cui il legislatore dovesse ritenere proporzionata (e dunque ragionevole e, anche, pertanto, legittima) la differenziazione, a monte, del regime didattico cui sono soggetti gli studenti, in ragione della condizione vaccinale o di guarigione, generalmente frutto di scelte rimesse non al minore, ma all’esercente la potestà genitoriale.»
Infine, la verifica andrebbe effettuata «da parte personale autorizzato ai sensi dell’articolo 2-quaterdecies d.lgs. 196/2003 e debitamente istruito allo scopo; escludendo la conservazione della documentazione (ivi inclusa quella di esenzione da vaccinazione e quella relativa all’esito del test, secondo le previsioni di cui all’art. 6 dl. 5/22) e, naturalmente, ogni ipotesi di comunicazione indebita o diffusione dei relativi dati personali. Con tali integrazioni si potrebbe garantire in maniera più certa la minimizzazione del trattamento e del suo impatto sulla riservatezza individuale, circoscrivendo il flusso informativo entro i limiti strettamente indispensabili a garantire la didattica in presenza».
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