Ho constatato che esiste una palese ingiustizia riguardante i laureati del corso di Laurea V.O. in Farmacia per quanto concerne l’accesso alle classi di concorso per l’insegnamento, in quanto pur essendo stata sancita l’equipollenza dei due corsi di laurea dal D.M. 9 luglio 2009 “Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi” pubblicato nella Gazz. Uff. 7 ottobre 2009, n. 233, ciò non consente di accedere alle stesse classi di concorso per l’insegnamento.
L’attuale riforma effettuata dal ministro Giannini continua a discriminarci…..vogliamo che sia fatta giustizia. Vecchio ordinamento A31 ex57/A Scienza degli alimenti A15 ex40/A Igiene, anatomia, fisiologia, patologia generale e dell’apparato masticatorio Nuovo ordinamento 14S e 13M A34 ex12/A Chimica agraria A34 ex13/A Chimica e tecnologie chimiche A60 ex33/A Educazione tecnica nella scuola media A31 ex57/A Scienza degli alimenti A15 ex40/A Igiene, anatomia, fisiologia, patologia generale e dell’apparato masticatorio A50 ex 60/A scienze naturali, chimiche e biologiche.
Confrontando i piani di studio dei due ordinamenti si può notare come essi siano sostanzialmente simili e non riesco a comprendere le ragioni per cui i farmacisti del vecchio ordinamento abbiano un accesso limitato alle classi di insegnamento suddette.
Inoltre faccio presente che Il Tribunale di Sulmona con una recente pronuncia ha ritenuto che tutte le classi di concorso a cui si può accedere con la nuova laurea specialistica in “Farmacia” (LS14) o con la nuova laurea Magistrale in “Farmacia e Farmacia industriale” (LM14) debbano essere aperte ai possessori dell’equiparata ‘vecchia’ laurea quinquennale in “Farmacia” conseguita nell’ordinamento ante DM n. 509/1999. Il problema ormai risalente, tanto da dar luogo anche a diverse interrogazioni parlamentari, nasce dal fatto che i docenti laureati in Farmacia nel cd. “Vecchio Ordinamento” non vedono riconosciuto il proprio titolo di studio per l’accesso ad importanti classi di concorso quali, soprattutto, la A013 (“Chimica e Tecnologie Chimiche”), a fronte tuttavia dell’ammissione nelle stesse classi dei laureati con la LS/14 o con la LM/14 con un pressochè identico percorso di studi.
Seppur non contenuta nelle tabelle allegate al DM n. 39/1998, che ha regolamentato i titoli di studio per l’accesso alle singole classi di concorso di insegnamento, tuttavia, il Tribunale di Sulmona ha ritenuto validi non solo i titoli espressamente indicati nel D.M. n. 39/1998 ma anche tutti quei titoli che, seppur non nominativamente indicati in quest’ultimo, sono da ritenere “idonei” in ragione delle equiparazioni tra i titoli di studio rilasciati nel corso del tempo dall’ordinamento universitario italiano (tra cui appunto la laurea in Farmacia ante DM n. 509/1999 ad opera del D. Interministeriale 09.07.2009).
Chiedo, pertanto, di voler cortesemente verificare quanto segnalato e di ampliare le classi di accesso ai concorsi per l’insegnamento, eliminando questa discriminazione che in un momento di profonda crisi occupazionale per il nostro settore, limita molti dei nostri colleghi alla possibilità di competere esclusivamente su base meritocratica all’accesso al mondo del lavoro.
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