Approvato alla Camera il disegno di legge di bilancio 2023. La Flc Cgil ha riassunto i principali emendamenti sulla scuola:
Il decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previo accordo in sede di Conferenza unificata, per la determinazione dei criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le Regioni, deve essere adottato entro il 31 maggio (anziché il 30 giugno) dell’anno solare precedente all’anno scolastico di riferimento. Inoltre ai fini del raggiungimento dell’accordo, lo schema del decreto deve essere trasmesso dal Ministero alla Conferenza unificata entro il 15 aprile (anziché entro il 30 aprile).
La mancata adozione del suddetto decreto del Ministro dell’istruzione entro il 31 maggio comporta che il contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le Regioni siano definiti con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze entro il 30 giugno (anziché entro il 31 luglio) sulla base di un coefficiente indicato dal decreto medesimo.
Introdotto un parametro perequativo, determinato in maniera da garantire a tutte le regioni, nell’anno scolastico 2024/2025, almeno il medesimo numero di istituzioni scolastiche, calcolato sulla base di un parametro ed entro limiti ivi indicati. Si prevede, inoltre, al fine di garantire una riduzione graduale del numero delle istituzioni scolastiche per ciascuno degli anni scolastici considerati, l’applicazione, per i primi sette anni scolastici, di un correttivo non superiore al 2 per cento anche prevedendo forme di compensazione interregionale.
Aggiunta una nuova disposizione che prevede che il fondo istituito a seguito dei risparmi determinati dalla riduzione delle autonomie scolastiche, confluiscano anche le eventuali economie derivanti dall’applicazione dell’art. 1, comma 978, della legge n. 178 del 2020, in materia di dirigenti scolastici per le istituzioni situate nelle piccole isole, nei comuni montani o nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche.
Infine è prevista che le contrattazioni integrative regionali per la definizione delle retribuzioni di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, possono innalzare la percentuale delle risorse complessive del Fondo unico nazionale della dirigenza scolastica destinata alla retribuzione di posizione e ai compensi per gli incarichi di reggenza delle istituzioni sottodimensionate e prevista dall’art. 42, comma 3, del CCNL Area istruzione e ricerca 8 luglio 2019, esclusivamente al fine di evitare la ripetizione di somme già erogate in favore dei dirigenti scolastici negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022.
All’art. 98 introdotti riferimenti alle competenze digitali e alle metodologie didattiche innovative, prevedendo, tra l’altro,
I percorsi di orientamento si inseriscono strutturalmente nella scuola di I e II grado utilizzando
A partire dall’anno scolastico 2023/2024, nelle classi terze, quarte e quinte delle scuole secondarie di secondo grado, le attività di orientamento consistono in moduli curricolari di almeno trenta ore nell’ambito del piano triennale dell’offerta formativa, da inserire anche nei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento.
Nel primo biennio delle scuole secondarie di secondo grado e in tutte le classi della scuola secondaria di primo grado, le attività orientamento consistono in moduli di trenta ore da svolgere in orario curricolare o extracurricolare, anche all’interno di progetti già in essere nell’istituzione scolastica.
Sono previsti interventi specifici di orientamento nella secondaria di I e II grado per gli alunni con disabilità certificata (e non solo nell’ultimo anno della secondaria di I grado e negli ultimi due anni della secondaria di II grado)
Le nomine del Presidente, del direttore generale e del comitato scientifico internazionale della Scuola di Alta Formazione devono essere effettuate entro il 1° marzo 2023.
Dal 1° gennaio 2023 e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l’erogazione del reddito di cittadinanza ai beneficiari compresi nella fascia di età dai 18 ai 29 anni che non hanno adempiuto all’obbligo scolastico di cui all’art. 1, comma 622, della L. 296/2006, secondo cui l’istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria, è condizionata all’iscrizione e alla frequenza di percorsi di istruzione di primo livello, o comunque funzionali all’adempimento del predetto obbligo.
Viene demandata ad apposito protocollo la definizione delle azioni volte a facilitare l’iscrizione ai percorsi erogati dai CPIA (Centri provinciali per l’istruzione degli adulti.
I datori di lavoro, fino al 31 marzo 2023, favoriscono lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile da parte dei lavoratori dipendenti pubblici e privati affetti da gravi patologie croniche con scarso compenso clinico (lavoratori cd fragili), anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, a parità di retribuzione e salve le disposizioni dei relativi contratti collettivi nazionali più favorevoli.
Introdotte norme modificative della Carta elettronica per spese culturali da parte dei giovani diciottenni.
In particolare al fine di consentire l’acquisto di biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, abbonamenti a quotidiani e periodici anche in formato digitale, musica registrata, prodotti dell’editoria audiovisiva, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali nonché per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro, di danza o di lingua straniera sono concesse, a decorrere dall’anno 2023:
a) una “Carta della cultura Giovani” a tutti i residenti nel territorio nazionale in possesso, ove
previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, appartenenti a nuclei familiari con ISEE non superiore a 35.000 euro, assegnata e utilizzabile nell’anno successivo a quello del compimento del diciottesimo anno di età
b) una “Carta del merito“, agli iscritti agli istituti di istruzione secondaria superiore o equiparati
che abbiano conseguito, non oltre l’anno di compimento del diciannovesimo anno di età, il diploma finale con una votazione di almeno 100 centesimi, assegnata e utilizzabile nell’anno successivo a quello del conseguimento del diploma e cumulabile con la carta “Carta della cultura Giovani“.
Le risorse sono pari a 190 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024.
Nell’’anno 2023 la Carta della cultura Giovani è assegnata ai nati nell’anno 2004 mediante utilizzo delle risorse già impegnate nel 2022.
Le somme assegnate con la Carta non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell’ISEE.
Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell’’economia e delle finanze e il Ministro dell’’istruzione e del merito, da adottare entro 60 giorni, sono definiti gli importi nominali da assegnare nonché i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta della cultura giovani e della Carta del merito.
Il Ministero della cultura vigila sul corretto funzionamento della Carta e, in caso di eventuali usi difformi o di violazioni delle disposizioni attuative, provvede alla disattivazione della Carta, alla cancellazione dall’elenco delle strutture, imprese o esercizi commerciali accreditati, al diniego di accredito o al recupero delle somme non rendicontate correttamente o eventualmente utilizzate per spese inammissibili, nonché in via cautelare alla sospensione dell’erogazione degli accrediti.
In caso di violazione di tali disposizioni ove il fatto non costituisca reato, il prefetto dispone a carico dei trasgressori l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra dieci e cinquanta volte la somma indebitamente percepita o erogala e comunque non inferiore nel minimo a euro 1.000.
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