Con l’atto del Senato n. 2449 presentato il 23/6/2016 ( Disegno di legge Fasiolo ) si propongono modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Le modifiche sono dettate così:
- Dopo il comma 3-bis dell’articolo 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono aggiunti i seguenti:
- «3-ter. In caso di pericolo grave e immediato, i dirigenti preposti a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, hanno il potere di interdire l’utilizzo parziale o totale dei locali e degli edifici assegnati, nonché di ordinarne l’evacuazione, avvalendosi della facoltà di cui all’articolo 2 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Nei casi suddetti, non si applicano gli articoli 331, 340 e 658 del codice penale.
- 3-quater. La valutazione della gravità ed immediatezza del pericolo è compiuta con la diligenza del buon padre di famiglia e in relazione al preesistente stato dei luoghi, tenendo in considerazione la presenza di utenti del servizio nei locali ed edifici. Della avvenuta interdizione o evacuazione è data tempestiva notizia alle amministrazioni tenute, per effetto di norme o convenzioni, alla fornitura e manutenzione dei locali e degli edifici in uso, nonché alla competente autorità di pubblica sicurezza»