In risposta ad alcune richieste di chiarimenti in ordine alla utilità, ai fini della ricerca del requisito delle 13 settimane di contribuzione per l’accesso alla prestazione NASpI, dei contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria nonché dei periodi di congedo parentale, l’INPS ha pubblicato il messaggio n. 71 del 15 febbraio 2018.
L’Istituto, in particolare, ha chiarito che per il perfezionamento del requisito delle 13 settimane di contribuzione contro la disoccupazione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, si considerano utili:
- i contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria se all’inizio dell’astensione risulta già versata o dovuta contribuzione contro la disoccupazione. I predetti contributi figurativi sono, pertanto, da considerarsi utili ai fini di cui sopra, sia nella ipotesi in cui il periodo di astensione obbligatoria inizi in costanza di rapporto di lavoro sia nella ipotesi in cui l’astensione obbligatoria inizi entro sessanta giorni dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro;
- i periodi di congedo parentale purché regolarmente indennizzati e intervenuti in costanza di rapporto di lavoro.