La circolare INPS 23 novembre 2017, n. 174 fornisce chiarimenti in merito alla compatibilità delle indennità di disoccupazione NASpI, ASpI e mini ASpI con alcune tipologie di attività lavorativa e con alcune di reddito.
L’articolo 9, commi 2 e 3 e l’articolo 10, comma 1 del decreto legislativo n. 22 del 2015 ha infatti individuato alcune situazioni nelle quali, in presenza di concomitante attività di lavoro, il soggetto percettore di NASpI conserva il diritto alla prestazione, ridotta di un importo pari all’80 per cento del reddito previsto derivante dall’attività di lavoro, a condizione che comunichi all’INPS entro trenta giorni dall’inizio dell’attività il reddito annuo previsto.
Da quando tale norma è stata introdotta, l’esperienza operativa sta proponendo situazioni sempre nuove nei confronti delle quali l’INPS ritiene necessario fornire alcune precisazioni.
In particolare la circolare si occupa di:
- compatibilità dell’indennità di disoccupazione con i compensi derivanti da borse di studio, borse lavoro, stage, tirocini professionali e con i redditi derivanti dallo svolgimento di attività sportiva dilettantistica;
- compatibilità dell’indennità di disoccupazione con i compensi da prestazioni di lavoro occasionale;
- compatibilità dell’indennità di disoccupazione con i redditi derivanti da attività professionale esercitata da liberi professionisti iscritti a specifiche casse;
- compatibilità dell’indennità di disoccupazione con i redditi derivanti dallo svolgimento di attività in ambito societario;
- effetti dell’iscrizione ad albi professionali e della titolarità di partita IVA sull’indennità di disoccupazione;
- attività per le quali l’incentivo all’autoimprenditorialità può essere riconosciuto.