In relazione alla legge 107/2015, noi docenti assunti in ruolo a tempo indeterminato ante legem, riuniti nel gruppo Facebook “Vecchi docenti di ruolo con vecchie regole” (oltre 3800 membri ad oggi), v’abbiamo già fatto presente le gravi disparità di trattamento e i danni subiti da chi è stato assunto prima dell’entrata in vigore della legge 107/2015.
Riguardo alla mobilità, è palese la disparità di trattamento tra i “vecchi assunti” che si trovano in situazione di mobilità d’ufficio o volontaria da una parte, e gli altri vecchi colleghi di ruolo ed i neoassunti nelle fasi 0 e a) dall’altra; il tutto aggravato dal fatto che le operazioni di mobilità previste sono state, in parte, sacrificate dal piano di assunzioni.
In relazione alle recenti indiscrezioni sugli ultimi incontri di contrattazione sulla mobilità secondo cui parrebbe che solo i docenti in mobilità forzata e volontaria provinciale possano chiedere trasferimento/passaggio su sede-scuola anziché su ambito, riteniamo che, alla luce di tutto ciò, venga introdotta una discriminazione tra mobilità provinciale ed interprovinciale.
Coerentemente con l’istanza preventiva, esibita precedentemente e sottoscritta da una parte del succitato gruppo, per rivendicare i diritti acquisiti dei docenti di ruolo assunti ante legge 107/2015, chiediamo, in relazione al CCNL 2016/2017, anche in considerazione del fatto che la definizione degli ambiti è prevista entro giugno 2016, di partecipare alla prima fase delle prossime operazioni di mobilità territoriale e professionale sia forzata che volontaria, anche interprovinciale, con l’indicazione delle singole istituzioni scolastiche (e non degli ambiti), naturalmente con il diritto di precedenza su tutti i posti disponibili nell’organico dell’autonomia, provvisoriamente assegnati ai docenti assunti a tempo indeterminato nelle fasi b) e c), come già previsto dal comma 108 art 1.
L’ennesima disparità di trattamento porterebbe ad ulteriori contenziosi legali. I docenti assunti ante legem richiedenti mobilità interprovinciale risulterebbero i più penalizzati, pur avendo firmato un contratto prima dell’entrata in vigore della L.107/2015 mentre chi ha firmato a legge approvata era consapevole, di fatto, delle nuove norme.
Che senso avrebbe accanirsi con una mobilità straordinaria autoritativa che porta negli ambiti docenti assunti ante legem ed a cui spettava la mobilità straordinaria lo scorso anno, costringendoli ad adire le vie legali per reclamare solo i propri diritti acquisiti e legittimi interessi?
Auspichiamo, in forza di quanto su esposto, che quanto indicato nel succitato comma 108, nella parte in cui viene specificato che l’attribuzione dell’incarico triennale è prevista unicamente per i docenti in mobilità straordinaria assunti nelle fasi b) e c), venga applicata, già in fase di contrattazione per il CCNL 2016/2017, nel senso d’escludere i docenti di ruolo assunti ante legem da tale eventualità.
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