Categorie: Personale

Disposizioni di servizio dubbie: che può fare il docente?

A volte capita (o potrebbe capitare) che una circolare emessa del dirigente scolastico non convinca troppo, tanto da dubitare della sua legittimità. Cosa fare in queste circostanze? Fare finta di niente ed eseguire l’ordine di servizio impartito dal superiore anche se lo si ritiene contrario alle normative vigenti? 
Se il docente è convinto dell’illegittimità della circolare, che è un ordine di servizio a tutti gli effetti e non può essere ignorato, potrebbe scrivere e far protocollare immediatamente un atto di rimostranza a propria tutela. 
Fare atto di rimostranza e poi comunque eseguire l’ordine di servizio, per evitare sanzioni disciplinari disposte dal dirigente scolastico ai danni dell’insegnante, è un ottimo modo per declinare le proprie responsabilità.
Si tratta in buona sostanza di tutelare se stessi dalle conseguenze che potrebbe derivare dalla esecuzione di un ordine illegittimo. 
Per esempio nel caso di un ordine di servizio di svolgere una supplenza accorpando due o più classi, il docente potrebbe fare un atto di rimostranza ai sensi dell’art. 17 DPR n. 3 del 10 gennaio 1957. 
Questa norma prevede che l’impiegato, al quale venga impartito un ordine che egli ritenga palesemente illegittimo, deve farne rimostranza al proprio superiore, dichiarandone le ragioni. Se l’ordine è rinnovato per iscritto, l’impiegato ha il dovere di darvi esecuzione. L’impiegato non deve comunque eseguire l’ordine del superiore quando l’atto sia vietato dalla legge penale. Se ad esempio si dispone, come a volte viene fatto in talune circolari emanate da qualche dirigente scolastico in occasione delle assemblee di Istituto concesse ai ragazzi, l’obbligo per i docenti di seguire e vigilare gli studenti durante lo svolgimento dell’assemblea, ed inoltre viene anche richiesto ai docenti di garantire il normale orario di servizio, in questo caso il docente può fare un atto di rimostranza contro l’attuazione di tale ordine che comporta la violazione della normativa vigente. Infatti la normativa a tal proposito è molto chiara, disponendo ai sensi dell’art. 13 comma 8 sezione II del Testo Unico sulle disposizioni legislative in materia di istruzione, che l’assemblea di classe o di istituto possono essere seguite, oltre che dal preside o un suo delegato, anche dai docenti che lo desiderassero. Dunque nessun obbligo di assistenza e tanto meno di vigilanza è dovuto dal docente, durante le attività assembleari degli studenti. 
Sono solo alcuni casi in cui un docente può correttamente fare un atto di rimostranza, obbligando così il dirigente scolastico a desistere dalla richiesta o ad insistere a richiedere l’attuazione dell’ordine di servizio assumendosene ogni responsabilità in prima persona.

Lucio Ficara

Articoli recenti

Rapporto scuola-mondo del lavoro: bisogna migliorare la progettualità

Il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha dichiarato: “Si mira a creare una…

16/08/2024

Percorsi abilitanti: come si possono frequentare se si deve anche fare lezione?

Mi chiedo se qualcuno/a dei frequentanti i percorsi formativi di abilitazione si sia posto il…

16/08/2024

Dimensionamento scolastico: mega-istituti senza locali adeguati per le riunioni dei collegi dei docenti. Il caso di Lamezia Terme

I piani regionali di dimensionamento delle scuole non sempre hanno tenuto conto di tutte le…

16/08/2024

Certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale; quando e come va presentata al fine di sciogliere la riserva

Il 28 giugno 2024 è scaduta la domanda d’inserimento, di conferma o di aggiornamento nelle…

16/08/2024

Le punizioni corporali? Esistono in molte parti del mondo

Se uno studente arriva in ritardo nelle nostre scuole, peggio che gli possa andare è…

16/08/2024

Vannacci: chi ha tratti somatici del Centrafrica non rappresenta gli italiani. A scuola è il 20% degli alunni. Forza Italia: vada casa

L’italiano medio non ha i tratti somatici di un africano: a sostenerlo è Roberto Vannacci,…

16/08/2024