Categorie: Personale

Disposizioni di servizio dubbie: che può fare il docente?

A volte capita (o potrebbe capitare) che una circolare emessa del dirigente scolastico non convinca troppo, tanto da dubitare della sua legittimità. Cosa fare in queste circostanze? Fare finta di niente ed eseguire l’ordine di servizio impartito dal superiore anche se lo si ritiene contrario alle normative vigenti? 
Se il docente è convinto dell’illegittimità della circolare, che è un ordine di servizio a tutti gli effetti e non può essere ignorato, potrebbe scrivere e far protocollare immediatamente un atto di rimostranza a propria tutela. 
Fare atto di rimostranza e poi comunque eseguire l’ordine di servizio, per evitare sanzioni disciplinari disposte dal dirigente scolastico ai danni dell’insegnante, è un ottimo modo per declinare le proprie responsabilità.
Si tratta in buona sostanza di tutelare se stessi dalle conseguenze che potrebbe derivare dalla esecuzione di un ordine illegittimo. 
Per esempio nel caso di un ordine di servizio di svolgere una supplenza accorpando due o più classi, il docente potrebbe fare un atto di rimostranza ai sensi dell’art. 17 DPR n. 3 del 10 gennaio 1957. 
Questa norma prevede che l’impiegato, al quale venga impartito un ordine che egli ritenga palesemente illegittimo, deve farne rimostranza al proprio superiore, dichiarandone le ragioni. Se l’ordine è rinnovato per iscritto, l’impiegato ha il dovere di darvi esecuzione. L’impiegato non deve comunque eseguire l’ordine del superiore quando l’atto sia vietato dalla legge penale. Se ad esempio si dispone, come a volte viene fatto in talune circolari emanate da qualche dirigente scolastico in occasione delle assemblee di Istituto concesse ai ragazzi, l’obbligo per i docenti di seguire e vigilare gli studenti durante lo svolgimento dell’assemblea, ed inoltre viene anche richiesto ai docenti di garantire il normale orario di servizio, in questo caso il docente può fare un atto di rimostranza contro l’attuazione di tale ordine che comporta la violazione della normativa vigente. Infatti la normativa a tal proposito è molto chiara, disponendo ai sensi dell’art. 13 comma 8 sezione II del Testo Unico sulle disposizioni legislative in materia di istruzione, che l’assemblea di classe o di istituto possono essere seguite, oltre che dal preside o un suo delegato, anche dai docenti che lo desiderassero. Dunque nessun obbligo di assistenza e tanto meno di vigilanza è dovuto dal docente, durante le attività assembleari degli studenti. 
Sono solo alcuni casi in cui un docente può correttamente fare un atto di rimostranza, obbligando così il dirigente scolastico a desistere dalla richiesta o ad insistere a richiedere l’attuazione dell’ordine di servizio assumendosene ogni responsabilità in prima persona.

Lucio Ficara

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