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Dissenso alla deroga della Legge 333/2001 in materia di mobilità annuale

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In merito ai nuovi termini per le assegnazioni provvisorie e utilizzazioni del personale docente per l’anno scolastico 2020/2021, emersi dalla bozza del DL sulla scuola tuttora in discussione, si nota all’art. 2 comma 1 b) uno scenario che pone le ipotesi di un rientro in provincia e/o comune di residenza dei docenti per esigenza di famiglia non prima del 15 settembre 2020.

Conoscendo bene i meccanismi e l’articolazione delle procedure di assegnazione provvisoria e utilizzazione che, a differenza delle procedure di mobilità, non possono essere espletate in maniera sincrona in un’unica pubblicazione, la proposta preannuncia una catena di ritardi nella costituzione degli organici di fatto e alla soddisfazione dei ricongiungimenti familiari, questioni delicate che verranno messe nuovamente in crisi.

Ravvisando il fatto che:

– le operazioni di mobilità annuale, ovvero assegnazioni provvisorie e utilizzazioni, richiedono per natura un tempo doverosamente ampio di svolgimento nel rispetto delle fasi provinciali, interprovinciali e per il sostegno una fase accessoria in subordine per l’attribuzione della sede ai docenti di ruolo fuori sede di residenza non in possesso di titolo (previo accantonamento posti pari al numero dei docenti precari in possesso del titolo di specializzazione e presenti nelle Graduatorie ad esaurimento o nelle graduatorie di istituto, compresi gli elenchi aggiuntivi).

– le procedure di mobilità annuale, ovvero assegnazioni provvisorie e utilizzazioni, hanno natura prettamente solidale a situazioni di fragilità sociale quale ricongiungimento ai figli minori, ai propri cari con disabilità grave, al coniuge militare che a sua volta ha subito una variazione di sede involontaria;

– la presentazione delle domande e la pubblicazione degli esiti sono esclusivamente online, nel rispetto dell’attuale emergenza sanitaria da contenimento del contagio del Covid-19;

– gli organici adeguati alla situazione di fatto utili all’espletamento della mobilità annuale non interagiscono in alcun modo con la procedura di assunzione a tempo indeterminato del personale docente per l’anno scolastico 2020/2021 e quindi l’attribuzione della sede in assegnazione e utilizzazione in tempo utile per l’avvio dell’anno scolastico 2020/2021 non lede la scelta della sede provvisoria del candidato in attesa di assunzione a tempo indeterminato;

– la presa di servizio per il 01/09/2020 è obbligatoria per i docenti in assegnazione provvisoria e utilizzazione in scadenza al 31/08/2020;

– la mobilità annuale interessa la fetta maggiore del comparto scuola, la stessa che pagherebbe un prezzo caro in termini di affetti e costi nel vedersi costretta a mobilitarsi per prendere servizio anche oltre gli 800 km di distanza dalla propria residenza, uno spostamento di carattere abnorme in netta contraddizione alle esigenze di carattere sanitario tuttora sensibile.

Risulta fondamentale e necessario non far slittare i tempi di attribuzione delle sedi dell’organico di fatto in mobilità annuale entro e non oltre il 31 agosto, termine per altro previsto dalla legge n° 333/2001, dunque contrari alla deroga della suddetta legge.

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