Una docente ci scrive per fugare un dubbio: “Non mi è chiara la definizione di distretto sub comunale”. Devo fare una mobilità interprovinciale e temo di restare bloccata per il prossimo triennio.
La mobilità 2019/2020 si svolgerà in tre possibili fasi: la I fase è destinata ai docenti che si trasferiscono, mantenendo la stessa classe di concorso e la stessa tipologia di posto, all’interno del Comune di titolarità; La II fase è riservata ai docenti che si trasferiscono, mantenendo la stessa classe di concorso e la stessa tipologia di posto, tra comuni diversi della stessa provincia; La III fase è riservata alla mobilità territoriale interprovinciale e mobilità professionale.
Nella I fase della mobilità il docente può esprimere solo due tipologie di preferenze: quella puntuale di scuola e, nel caso di un Comune metropolitano (Roma, Napoli, Milano, Torino; Palermo e Catania…) anche quello sub comunale. In entrambe queste due preferenze, se il docente sarà soddisfatto in I fase nella sua domanda di mobilità, subirà un blocco triennale della mobilità (2020/2021; 2021/2022 e 2022/2023).
Tale blocco triennale per le successive mobilità, previsto ai sensi dell’opera all’ art. 22, comma 4, lett. a1) del CCNL istruzione e ricerca del 19 aprile 2018, opera all’interno dello stesso comune di titolarità anche per i movimenti di II fase da posto comune a sostegno e viceversa, nonché per la mobilità professionale. Tale blocco triennale non si applica ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all’art. 13 e alle condizioni ivi previste del presente contratto, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza, né ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa.
Bisogna sapere che se un docente X chiedesse il trasferimento da fuori comune, provincia, verso un comune metropolitano come Roma, non troverà la preferenza sintetica di distretto sub comunale, ma solo quella di scuola, comune, distretto e provincia. Questo perché il docente X, in tal caso, si sposterà o in fase II (nel caso fosse titolare nella provincia di Roma, o in fase III (nel caso si trasferisse con titolarità in una provincia diversa da quella di Roma). In buona sostanza la preferenza sub comunale è esprimibile solo nella I fase, per quei docenti che si vogliono spostare all’interno dello stesso comune metropolitano da un distretto ad un altro.
Ai sensi art. 22, comma 4, lett. a1) del CCNL istruzione e ricerca del 19 aprile 2018 il docente che ottiene la titolarità su istituzione scolastica a seguito di domanda volontaria, sia territoriale che professionale, avendo espresso una richiesta puntuale di scuola, non potrà presentare domanda di mobilità per il triennio successivo. Nel caso di mobilità ottenuta su istituzione scolastica nel corso dei movimenti della I fase attraverso l’espressione del codice di distretto sub comunale, il docente non potrà presentare domanda di mobilità volontaria per i successivi tre anni. Tale vincolo opera all’interno dello stesso comune anche per i movimenti di II fase da posto comune a sostegno e viceversa, nonché per la mobilità professionale.
Tale vincolo triennale non si applica ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all’art. 13 e alle condizioni ivi previste del presente contratto, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza, né ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa.
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