Per diventare docenti nella scuola italiana è necessario:
Nella scuola l’unica laurea abilitante è quella in Scienze della formazione primaria, utile ad insegnare nella scuola primaria e dell’infanzia istituita con il D.P.R. n 471/96 e resa abilitante ai sensi dell’art. 6 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e università, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169.
Grazie al valore abilitante del summenzionato titolo di studio, i docenti che ne sono in possesso, possono partecipare ai concorsi indetti dal MI senza avere la necessità di acquisire i 24 CFU, necessari invece per i docenti della scuola secondaria in possesso del mero titolo di studio che costituisce accesso alle classi di concorso.
Possono, altresì, fare domanda di inserimento nella I fascia delle GPS istituite con O.M. n. 60/2020 afferente alla II fascia di istituto.
Una menzione a parte va fatta per i diplomi conseguiti al termine dei corsi di studio della scuola secondaria di II grado nonché dei corsi di istruzione secondaria superiore di cui ai DD.PP.RR. nn. 87 e 88 del 10/3/2010 che costituiscono titolo di accesso alle classi di concorso della scuola secondaria di II grado relative agli insegnamenti tecnico pratici di cui alla tabella B annessa al DPR n.19/2016, aventi anch’essi valore abilitante.
In virtù di tale condizione, i docenti aspiranti ITP sino al 2024/2025 potranno partecipare alle procedure concorsuali con il solo titolo di studio del diploma e senza l’obbligo del conseguimento dei 24 CFU fino al 2024 (dopo quella data dovranno, probabilmente accedervi con i 24 CFU), mentre per quanto attiene alle GPS possono richiedere l’inserimento nella I fascia di istituto e nella corrispondente II fascia di istituto, come previsto dall’OM 60/2020 e relativo allegato 5 nonché dal Decreto Dipartimentale n. 858 del 21/7/2020, sebbene il Consiglio di Stato abbia nuovamente ribadito, con sentenza 05766/2019 del 20 agosto 2019 l’esclusione del valore abilitante del diploma di scuola media superiore posseduto dagli ITP, per cui sulla scorta della nota MI 26841 del 5 settembre 2020 il ministero dispone che “(…)
“All’atto della sentenza di merito, che accerta l’assenza del valore di abilitazione del titolo posseduto, gli Uffici procederanno all’esclusione dalle predette fasce e alla ricollocazione del soggetto, ove ovviamente in possesso del relativo titolo di studio, nelle corrispettive II fasce GPS e III fasce GI, secondo modalità che saranno successivamente rese note. L’efficacia dell’inserimento con riserva a suo tempo conseguito dovrà essere preservata, ai fini dell’inserimento nella I Fascia delle GPS o nelle GI di II fascia secondo quanto previsto dall’O.M. n. 60/2020, esclusivamente per il caso in cui il relativo giudizio non risulti definito da sentenza o in esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali favorevoli all’aspirante.”
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