La legge 125/01 afferma il divieto di assunzione e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche per le categorie di lavoratori individuate dal Provvedimento attuativo del 16/3/2006, ratificante in materia l’Accordo Stato-Regioni, tra le quali sono previsti “gli insegnanti di scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado”.
La stessa legge stabilisce, inoltre, la possibilità di sottoporre il lavoratore (nella scuola limitatamente al personale docente) ad accertamenti alcolimetrici e che questi possono essere effettuati in via esclusiva dal medico del lavoro dei servizi pubblici di prevenzione.
Nell’approccio alle problematiche legate all’alcol nei luoghi di lavoro devono essere distinte l’attuazione del divieto di assunzione e somministrazione di alcol per le mansioni inserite nell’elenco di cui al Provvedimento 13/3/2006 e la condizione di abuso alcolico (etilismo acuto e cronico) di un dipendente.
Per quanto riguarda il primo aspetto, è bene che venga formalizzata nel DVR la gestione del divieto di assunzione e somministrazione di bevande alcoliche durante il lavoro, indicando le conseguenti misure organizzative da adottare:
● l’eliminazione di eventuali punti di distribuzione di bevande alcoliche (es. mensa, distributori automatici, bar interno)
● l’adozione di un regolamento che ribadisca il divieto di assunzione in orario di lavoro e il dovere di presentarsi al lavoro sobri. Per equità di comportamento, ma soprattutto per la valenza educativa, il divieto dovrebbe essere esteso a tutto il personale dipendente, non solo a quello docente, e agli allievi
● coinvolgimento del MC, se presente, per le azioni di tipo educativo o di counselling nei casi patologici
● interventi di tipo preventivo (adeguata informazione, formazione,ecc.), anche avvalendosi delle specifiche strutture delle ASL (Ser.D, Dipartimenti di Prevenzione, Servizio educazione salute, ecc.).