Un assistente amministrativo di un Istituto Comprensivo ci pone una domanda importante sul comportamento della sua dirigente scolastica, che, tra le altre cose, guida la scuola da oltre dieci anni. La domanda che ci pone è riferita al fumo di sigaretta: “la dirigente scolastica fuma, quotidianamente insieme ad altre persone del personale amministrativo della scuola e nelle scale antincendio dell’Istituto, la sua sigaretta. Tale condotta è legittima o potrebbe essere sanzionata?“.
Con l’entrata in vigore del Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104, in cui è stato stabilito il divieto di fumo in tutti i locali degli edifici scolastici, comprese le scale anti-incendio, e le aree all’aperto di pertinenza dell’istituto, c’è stato un serio inasprimento delle norme anti fumo nelle scuole.
La normativa antifumo nelle scuole è chiarissima, con il Decreto Legge 104 del 12 settembre 2013 sulle “Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca” e il testo coordinato con la legge 128-13 di conversione, all’art.4 comma 2, si specifica quanto segue: “È vietato l’utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi (( e nelle aree all’aperto di pertinenza delle istituzioni del sistema educativo di istruzione e di formazione, )) comprese le sezioni di scuole operanti presso le comunità di recupero e gli istituti penali per i minorenni, nonché presso i centri per l’impiego e i centri di formazione professionale. Chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche di cui al comma 2 è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni.
La legge 128/2013, che aggiorna e implementa la legge anti-fumo del 2003, vieta il fumo di sigarette, sigari e anche l’uso delle sigarette elettroniche, sia all’interno dei locali scolastici, compresi gli uffici di Presidenza, del DSGA e della Segreteria, ma anche in tutte le pertinenze della scuola ( cortili, scale antincendio, portici, palestre, campetti da gioco, giardini, mense scolastiche, uscite di emergenza, luoghi antistanti la scuola…)
I comportamenti riguardo il problema del fumo negli spazi aperti delle scuole sono stati scritti, fino al 2012/2013, nei regolamenti autonomi ed interni delle singole istituzioni scolastiche. Per la verità sulla questione del fumo all’esterno della scuola, c’è stata, da parte di moltissime scuole, una totale tolleranza verso i fumatori, professori o studenti che fossero.
Soltanto poche scuole fanno rispettare il divieto di fumare la sigaretta davanti al portone di scuola, negli spazi adibiti a parcheggio, nel cortile o addirittura nelle scale antincendio. Con le nuove norme anti fumo, approvate nell’anno scolastico 2013/2014, fumare sigarette, sigari o sigarette elettroniche a scuola e nelle pertinenze degli Istituti scolastici sarebbe vietato dalla legge.
Violare il divieto negli istituti scolastici si tradurrà in un’ammenda pecuniaria che varia da 27,5 a 275 euro, che viene raddoppiata in casi particolari.
Coloro che, pur essendo preposti al controllo e all’applicazione delle norme antifumo, non fanno rispettare le singole disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200 a 2.000 Euro. I dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei locali dove è vietato fumare, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, possono essere sottoposti a procedimento disciplinare.
Se poi, come nel caso esposto dall’assistene amministrativo che ci ha posto il quesito, a violare la legge è proprio il dirigente scolastico, che sarebbe preposto al controllo e al rispetto dei regolamenti e delle leggi, il discorso si aggrava notevolmente. Per un dirigente scolastico che infrange una legge c’è oltre l’ammenda amministrativa anche la sanzione disciplinare.
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