Nasce il “docente esperto” ma sarà pagato solo dal 2032. A definirlo è l’art. 39 del D.L. AIUTI BIS.
Una qualifica impegnativa per un percorso altrettanto impegnativo. Nata solo da poche ore, la figura del “docente esperto” ha già maturato largo dissenso nel mondo della scuola e non solo. Ma vediamo in dettaglio cosa prevede, al Capo VI, Istruzione, l’art. 39 del D.L. Aiuti Bis, approvato al Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2022 e in attesa di pubblicazione in Gazzetta, in tema di DOCENTE ESPERTO.
Chi potrà candidarsi: tutti i docenti di ruolo.
Cosa si chiede al docente: 1)la partecipazione a nove anni di formazione, articolati in tre cicli triennali al temine dei quali, previa valutazione positiva dei percorsi seguiti, sarà ottenibile la qualifica sulla base di determinati criteri; 2) l’obbligo a rimanere nella istituzione scolastica per almeno il triennio successivo al conseguimento di suddetta qualifica.
Criteri: ancora da individuare e rimessi alla contrattazione collettiva; in fase di prima applicazione: 1) media del punteggio ottenuto nei tre cicli formativi consecutivi per i quali si è ricevuta una valutazione positiva; 2) in caso di parità di punteggio diventa prevalente la permanenza come docente di ruolo nella istituzione scolastica presso la quale si è svolta la valutazione e, in subordine, l’esperienza professionale maturata nel corso dell’intera carriera, i titoli di studio posseduti e, ove necessario, i voti con cui sono stati conseguiti detti titoli.
Quando si otterrà la qualifica: al termine dei nove anni di formazione, ma solo una parte dei docenti diventerà DOCENTE ESPERTO (precisamente, un contingente non superiore a 8 mila unità per ciascuno degli anni 2032/2033, 2033/2034, 2034/2035 e 2035/2036, per un totale di 28.000 unità).
Retribuzione prevista: una volta ottenuta la qualifica (quindi dopo nove anni), il docente diventato ESPERTO riceverà un assegno annuale di importo pari a 5.650 euro che si somma al trattamento stipendiale in godimento.
Ai fini pensionistici e previdenziali: le disposizioni operano con effetto sulle anzianità contributive maturate a partire dalla data di decorrenza del beneficio economico riconosciuto.
Funzioni del DOCENTE ESPERTO: la qualifica non comporta nuove o diverse funzioni oltre a quelle dell’insegnamento.
Insomma, nessuna funzione, nessuna retribuzione per ben nove anni durante i percorsi di formazione, nessuna certezza di rientrare nella rosa di coloro che riusciranno a conseguire la qualifica.
Cosa si chiede allora ai docenti delle nostre scuole, quegli stessi che sono stati elogiati per essersi rimboccati le maniche durante la pandemia, senza badare a ciò che prevedeva o meno il loro contratto di lavoro? Un’apertura di credito verso lo Stato e un gran salto nel buio. Un unico lato positivo: questa volta il provvedimento ha talmente dell’incredibile da non poter costituire, per fortuna, neanche un elemento divisivo della categoria.