Il DL Aiuti bis che precisa ulteriori provvedimenti per la scuola è in vigore dallo scorso 10 agosto. Le misure apportano novità rispetto al DL 36, convertito in legge 79/2022 lasciando presagire la comparsa di una carriera differenziata per merito, sulla base di una serie di 3 percorsi formativi triennali che giustificano un’integrazione retributiva permanente pari a circa 450 euro al mese.
In sintesi, i docenti di ruolo che abbiano conseguito una valutazione positiva nel superamento dei tre percorsi formativi incentivati, consecutivi e non sovrapponibili, nel limite di 8 mila unità per ciascuno degli anni scolastici 2032/2033, 2033/2034, 2034/2035 e 2035/2036 (per un totale quindi di 32mila docenti esperti), possono accedere alla qualifica di docente esperto, maturando così il diritto a un assegno annuale di importo pari a 5.650 euro che si somma al trattamento stipendiale in godimento.
Come abbiamo anticipato, la qualifica di docente esperto non comporta nuove o diverse funzioni oltre a quelle dell’insegnamento.
Il docente esperto è tenuto a rimanere nella istituzione scolastica per almeno il triennio successivo al conseguimento di suddetta qualifica: ciò significa che il diritto alla remunerazione aggiuntiva dovrebbe decadere qualora l’insegnante chiedesse e ottenesse trasferimento subito dopo il conseguimento del titolo.
Con specifico decreto del Ministero dell’istruzione di concerto con il MEF sono precisate le modalità di valutazione per l’accesso alla qualifica di docente esperto. Alla contrattazione collettiva è rimessa la definizione dei criteri in base ai quali si selezionano i docenti cui riconoscere la qualifica di docente esperto. In sede di prima applicazione, nelle more dell’aggiornamento contrattuale, si applicano i seguenti criteri di valutazione e selezione:
1) media del punteggio ottenuto nei tre cicli formativi consecutivi per i quali si è ricevuta una valutazione positiva;
2) in caso di parità di punteggio diventa prevalente la permanenza come docente di ruolo nella istituzione scolastica presso la quale si è svolta la valutazione e, in subordine, l’esperienza professionale maturata nel corso dell’intera carriera, i titoli di studio posseduti e, ove necessario, i voti con cui sono stati conseguiti detti titoli.
Permane, in ogni caso, quanto disposto dal DL 36 in ordine alla formazione incentivata: per gli insegnanti di ruolo di ogni ordine e grado del sistema scolastico statale, al superamento del percorso formativo triennale e solo in caso di valutazione individuale positiva è previsto un elemento retributivo una tantum di carattere accessorio, stabilito dalla contrattazione collettiva nazionale, non inferiore al 10 per cento e non superiore al 20 per cento del trattamento stipendiale in godimento, nei limiti delle risorse disponibili e secondo le modalità ivi previste.
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