Dall’1 al 30 aprile 2022 le mascherine di tipo FFP2 sono obbligatorie sui mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria e secondaria di primo grado e di secondo grado. Dunque restano esenti, come sempre i piccoli sotto i sei anni. Lo stabilisce il Dl Covid appena pubblicato in Gazzetta Ufficiale, recante Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.
Quanto alle mascherine chirurgiche, da quanto si evince, il loro uso rimane in vigore fino al termine dell’anno scolastico che, ricordiamo, si chiude il 31 agosto 2022. Dunque chi dovrà svolgere gli esami di Stato, dovrà farlo con la mascherina. Una modifica potrebbe arrivare in fase di conversione in legge del decreto, che avverrà entro il 25 maggio prossimo.
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L’obbligo vaccinale
L’Art. 4-ter.1 stabilisce che fino al 15 giugno 2022, l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 si applica al personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore.
I dirigenti assicurano il rispetto dell’obbligo
La vaccinazione continua a costituire requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni da parte dei soggetti obbligati. I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni assicurano il rispetto dell’obbligo.
Nei casi in cui non risulti l’effettuazione della vaccinazione anti ARS-CoV-2 o a presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell’ambito della campagna vaccinale in atto, i dirigenti invitano, senza indugio, l’interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell’invito, la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione oppure l’attestazione relativa all’omissione o al differimento della stessa ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell’invito, o comunque l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale.
In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, l’interessato viene invitato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni alla somministrazione, la certificazione attestante l’adempimento dell’obbligo vaccinale.
In caso di mancata presentazione della documentazione di cui al secondo e terzo periodo i dirigenti accertano l’inosservanza dell’obbligo vaccinale e ne danno immediata comunicazione scritta all’interessato.
L’atto di accertamento dell’inadempimento impone al dirigente scolastico di utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto alla istituzione scolastica.
I dirigenti scolastici dal 1° aprile 2022 fino al termine delle lezioni dell’anno scolastico 2021/2022, provvedono alla sostituzione del personale docente ed educativo non vaccinato mediante l’attribuzione di contratti a tempo determinato che si risolvono di diritto nel momento in cui i soggetti sostituiti, avendo adempiuto all’obbligo vaccinale, riacquistano il diritto di svolgere l’attività didattica.
Le regole sulla quarantena in classe
Scuole dell’infanzia
Negli asili nido e nelle scuole dell’infanzia in presenza di almeno quattro casi di positività tra i bambini e gli alunni presenti nella sezione o gruppo classe, l’attività educativa e didattica prosegue in presenza per tutti e i docenti e gli educatori nonché gli alunni che abbiano superato i sei anni di età utilizzano i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19.
Scuole primarie e secondarie
Nelle scuole primarie e nelle secondarie di primo e secondo grado in presenza di almeno quattro casi di positività tra gli alunni presenti in classe, l’attività didattica prosegue per tutti in presenza con l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni che abbiano superato i sei anni di età.
Gli alunni delle scuole primarie e secondarie posti in isolamento possono seguire l’attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata su richiesta della famiglia o dello studente, se maggiorenne, accompagnata da specifica certificazione medica attestante le condizioni di salute dell’alunno medesimo.