Tanto rumore per nulla sul vincolo quinquennale.
Se ne parla da mesi ma, al momento di arrivare al dunque, possiamo dire che la montagna ha partorito il topolino.
Le intenzioni di abolire in toto il vincolo quinquennale per i docenti reclutati dal concorso di cui al DDG 85/2018 con decorrenza 1.09.2019 e per tutti gli immessi in ruolo dall’1.09.2020, o quantomeno, per questi ultimi, consentire la partecipazione alla procedura mobilità annuale, sono state recepite solo parzialmente.
La bozza del decreto Sostegni bis licenziata ieri 20 maggio dal Consiglio dei Ministri prevede infatti, all’art.58, una modifica esclusivamente sulla durata complessiva del vincolo, che da cinque passa a tre anni.
L’art.58 del decreto legge approvato in CdM prevede infatti che “al comma 3 dell’articolo 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, le parole: “cinque anni scolastici” sono sostituite dalle parole: “tre anni scolastici” e al comma 3 dell’articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, le parole: “quattro anni” sono sostituite dalle parole: “due anni“.
La modifica introdotta dal decreto Sostegni bis interviene quindi esclusivamente sulla durata del vincolo che, come detto, passa complessivamente da cinque a tre anni, mantenendo ferme le ipotesi di deroga al vincolo stesso già previste dall’art.399 comma 3 del D.Lvo 297/94 per i casi di soprannumero ed per le ipotesi di cui all’art.33 commi 3 e 6 della L.104/92, ma soprattutto, lasciando invariato il divieto di partecipare alle operazioni di utilizzazione ed assegnazione provvisoria.
La delusione è quindi palese in quanti speravano in un intervento in extremis che potesse sbloccare la possibilità di partecipare, quantomeno, alla mobilità annuale.
A fronte di una timidissima apertura sul vincolo quinquennale, il decreto Sostegni bis pone una stretta – intervenendo peraltro in materia regolata dalla contrattazione collettiva – sul vincolo triennale previsto dal CCNI sulla mobilità.
Il contratto collettivo integrativo prevede(va) infatti un vincolo triennale per i docenti che ottengono la titolarità su istituzione scolastica a seguito di domanda volontaria, sia per coloro che ottengono la mobilità su istituzione scolastica nel corso dei movimenti della I fase attraverso l’espressione del codice di distretto sub comunale.
Al fine di tutelare l’interesse degli studenti alla continuità didattica, il Dl Sostegni bis interviene sul punto, disponendo che “i docenti possono presentare istanza volontaria di mobilità non prima di tre anni dalla precedente, qualora in tale occasione abbiano ottenuto la titolarità in una qualunque sede della provincia chiesta”.
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