Quali opportunità per i docenti precari? Non moltissime, ma qualcuna si profila. Il Dl Sostegni bis, come abbiamo spiegato anche in un articolo precedente, prevede una procedura straordinaria per coloro che concorrano a posti comuni o di sostegno dopo le immissioni in ruolo, in presenza dei requisiti che citiamo sotto. Chi non abbia ancora conseguito un titolo di abilitazione o di specializzazione ha tempo fino al 31 luglio 2021 per ottenerlo, così da essere inserito negli elenchi aggiuntivi.
Secondo quanto si legge del Dl Sostegni bis, possono concorrere i docenti che, contestualmente:
a) sono inclusi nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all’articolo 4, comma 6 bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124 per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi ai quali possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021;
b) hanno svolto su posto comune o di sostegno, entro l’anno scolastico 2020/2021, almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, negli ultimi dieci anni scolastici oltre quello in corso, nelle istituzioni scolastiche statali.
I posti di cui sopra sono assegnati con contratto a tempo determinato finché la procedura finale di valutazione dell’anno di prova, basata su un esame disciplinare, stabilirà se quei docenti potranno essere confermati in ruolo o meno. Un esito non scontato, da quanto appare nella bozza del decreto Sostegni, dato che se l’anno di prova non fosse valutato in modo positivo si dovrà ripetere la prova stessa l’anno successivo, ma qualora fosse l’esame disciplinare a non produrre un buon risultato (secondo il parere di una commissione esterna), il decreto, ad oggi, fatte salve modifiche dell’ultimo minuto, prevede la decadenza dell’intera procedura, rendendo impossibile la trasformazione del contratto da determinato a indeterminato.
Su questa formula, il responsabile scuola della Lega Mario Pittoni, commenta: “Una strana assunzione a tempo determinato (ancora una volta in spregio alla lettera e allo spirito delle indicazioni dell’Ue) che può portare al ruolo, ma solo una volta superata – al termina dell’anno scolastico – una specifica prova selettiva da tenere con una commissione esterna, che di fatto è un altro concorso straordinario“.
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