Un docente Afam, abilitato con una pronuncia del giudice del lavoro, non è stato ammesso alla partecipazione al concorso transitorio-riservato per la scuola secondaria. Appellatosi però al Tar della Puglia-Bari, il giudice riconosce la legittimità della pronuncia del giudice del lavoro, e il prof viene ammesso alle prove.
La sentenza del Tar
Il Tar in pratica riconosce “diritto alla ricollocazione nella graduatoria concorsuale 2018-scuola secondaria-fase transitoria”.
Ecco quanto scrive l’avvocato del docente: “La decisione del T.A.R. BARI,Sezione Prima, riferita al ricorso amministrativo numero di registro generale 159 del 2019, ha riammesso un diplomato AFAM,patrocinato dai legali Aldo Esposito e Ciro Santonicola, già dichiarato abilitatoin forza di statuizione della sezione lavoro(ed inserito nella seconda fascia delle graduatorie di istituto) al concorso 2018, fase transitoria, scuola secondaria, per la classe AC56.
Viene dunque ribaltata l’interpretazione dell’ufficio scolastico regionale che non aveva ritenuto valida, ai fini dell’inserimento in graduatoria concorsuale, l’abilitazione maturata con sentenza/ordinanza.
RIEPILOGO DELLA VICENDA GIUDIZIARIA
- L’interessato, acquisita contezza circa la valenza abilitante del titolo AFAM posseduto, riconosciuta dalla Magistratura del lavoro, partecipava al concorso pubblico riservato ai soli docenti abilitati-scuola secondaria F.I.T.;
- Al docente veniva consentito l’espletamento della prova orale di natura didattico-metodologica, non selettiva.
- Sennonché, con Decreto del Direttore Generale, emesso dall’ U.S.R. di riferimento, il ricorrente si vedeva improvvisamente escluso dalla partecipazione al concorso e dalle graduatorie, per la classe di insegnamento interessata.
A questo punto, il Collegio Giudicante T.A.R. BARI Sezione Prima, Presidente dott. Angelo SCAFURI, all’esito della Camera di consiglio, ha disposto (in data 07 marzo 2019) la riammissione al concorso.
Ciò che emerge dalla vicenda
La citata ORDINANZA COLLEGIALE, anche avallata da ulteriori esiti cautelari di analogo tenore, provenienti dalla Sezione Terza Bis T.A.R. Lazio, fa emergere che:
- il riconoscimento dell’abilitazione deriva dall’equipollenza con il titolo di studio, disponendosi, quale effetto conformativo, l’inserimento del ricorrente nelle graduatorie di seconda fascia;
- tale accertamento comporta una sostanziale unificazione tra il titolo di studio- comunque conseguito prima del 31.5.2017- data di entrata in vigore del d.lgs. 59/2017 e presupposto di applicazione dell’art. 17, comma 3 di tale decreto e il titolo abilitante;
- di conseguenza, sussiste il requisito previsto dall’art. 17, comma 3 del d.lgs. 59/2017 (norma espressamente richiamata dall’art. 3, comma 1 del bando di concorso per quanto concerne i requisiti di ammissione), secondo cui la procedura concorsuale “è riservata ai docenti in possesso, alla data di entrata in vigore del presente decreto, del titolo abilitante all’insegnamento nella scuola secondaria”.