Una recentissima ordinanza del Tribunale di Teramo, annulla l’assegnazione di un docente su potenziamento fatta dalla Ds e lo riassegna alle sue funzioni curricolari di professore di matematica restituendogli le classi.
Un docente di ruolo di matematica A026 titolare presso dell’Istituto tecnico Industriale di Sant’Egidio alla Vibrata (Teramo) facente parte di un Istituto Omnicomprensivo, per l’anno scolastico 2018/2019 non era stato più assegnato alle sue classi e al suo insegnamento, ma confinato a fare 18 ore di potenziamento per svolgere supplenze in caso di assenza dei colleghi dell’Istituto Omnicomprensivo.
Le motivazioni addotte dalla Dirigente scolastica per tale assegnazione, cosi si legge nell’ordinanza cautelare di I grado n.386/2019 del 15 gennaio 2019 emessa dal Tribunale di Teramo, erano dovute alle troppe assenze che il docente avrebbe fatto nell’anno scolastico precedente per motivi sindacali, essendo il suddetto docente di matematica anche il Coordinatore provinciale della Gilda Unams degli insegnanti di Teramo.
Secondo la Dirigente scolastica le assenze del docente avrebbero contribuito a non fare raggiungere risultati ottimali agli studenti e per tale motivo lo assegnava su cattedra di potenziamento per utilizzarlo ai fini delle sostituzioni dei docenti assenti.
Il docente-sindacalista, non avendo accettato quello che ha ritenuto un vero e proprio demansionamento, ha prodotto, ai sensi dell’art.28 legge 20 maggio 1970 n.300, ricorso affermando la sussistenza di un comportamento antisindacale da parte della Dirigente scolastica che avrebbe assegnato il potenziamento al docente per motivi discriminatori.
La dirigente si difende sostenendo che ha agito rispettando le norme legislative per l’assegnazione dei docenti ai posti e alle classi. In particolar modo la DS cita l’art.396 del d.lgs. 297/94 e il comma 18 dell’art.1 della legge 107/2015.
L’art.396 comma 2 lettera d) del Testo Unico dispone: “procedere alla formazione delle classi, all’assegnazione ad esse dei singoli docenti, alla formulazione dell’orario, sulla base dei criteri generali stabiliti dal consiglio di circolo o d’istituto e delle proposte del collegio dei docenti”; mentre il comma 18 dell’art.1 della legge 107/2015 dispone che: “Il dirigente scolastico individua il personale da assegnare ai posti dell’organico dell’autonomia, con le modalità di cui ai commi da 79 a 83.
Di parere opposto è il Giudice del lavoro del tribunale di Teramo, Dott. Marcheggiani Giuseppe, che accoglie pienamente il ricorso presentato dal Coordinatore provinciale della Gilda di Teramo e condanna l’Amministrazione alle spese del procedimento, al rimborso dei legali e alle spese generali.
Il giudice sostiene che il DS ha agito in modo non corretto disattendendo la normativa vigente e non tenendo conto del fatto che il docente è titolare di lungo corso all’ITIS di Sant’Egidio alla Vibrata (Teramo).
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