Abbiamo ricevuto, in redazione, una mail di una lettrice che chiedeva informazioni riguardante l’attività di sostituzione di un collega assente durante le operazioni di scrutinio. Spetta il compenso al sostituto? Se sì, in che misura?
L’articolo 29 del CCNL 2007, al comma 3, stabilisce che sono attività funzionali all’insegnamento di carattere collegiale:
Pertanto, come segnala l’Aran, la partecipazione agli scrutini, intermedi e finali, essendo connessa alla funzione docente, risulta essere un’attività dovuta.
Dunque l’attività viene retribuita, ai sensi dell’articolo 88, comma 2, lettera d) del CCNL 2007, solo nel caso in cui ecceda le 40 ore annue.
Ovviamente ciò riguarda gli adempimenti individuali dovuti dal singolo docente e in nessuna misura la sostituzione del docente sostituito rappresenta un obbligo.
Se non fosse disponibile nessun docente della scuola, il dirigente scolastico convoca (dietro il pagamento della spettanza per le ore) dalle Graduatorie d’istituto, un docente della stessa disciplina.
Per quanto riguarda i compensi, occorre fare riferimento alla Tabella 5, allegata al CCNL 2007, che ne definisce le relative misure.
Per quanto le attività aggiuntive non di insegnamento si percepiscono 17,50 euro l’ora.
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