Cosa accade ad un docente se si dovesse assentare da scuola, anche solo per i consigli di classe programmati, senza una legittima giustificazione? Scatta una trattenuta stipendiale e anche il rischio di una sanzione disciplinare per assenza arbitraria.
Se un docente si assenta durante lo svolgimento dei consigli di classe, sempre che siano stati regolarmente convocati, deve immediatamente avvisare la scuola della sua assenza e giustificarne i motivi dell’assenza al Dirigente scolastico. Un’assenza ai Consigli di classe, ad un dipartimento disciplinare o al Collegio docenti, comunque ad un’attività collegiale funzionale all’insegnamento, deve essere sempre giustificata prendendo un permesso retribuito per motivi personali o familiari, o prendendo una giornata di malattia, o, in alcuni casi, avvalendosi di un permesso breve da recuperare.
Se il docente si assenta da un’attività collegiale prevista dal relativo piano annuale, senza portare una giustificazione, anche dopo essere stato regolarmente presente alle lezioni della mattinata, è da considerarsi assente ingiustificato. Il dirigente scolastico, ai sensi dell’art.14 del DPR 275 dell’8 marzo 1999, ha il compito di rilevare l’assenza ingiustificata e redigere il decreto relativo alla riduzione oraria dello stipendio da inviare all’ufficio della Ragioneria generale provinciale dello Stato.
Se l’assenza del docente fosse relativa ad un’attività funzionale all’insegnamento la trattenuta sarebbe di 17.50 euro all’ora non svolta, mentre se si dovesse trattare di un’assenza giornaliera, questa sarebbe da considerarsi come aspettativa per motivi personali o di famiglia, senza assegni, ai sensi dell’art.18 del CCNL scuola, e quindi comporterebbe la perdita di 1/30 della retribuzione mensile.
Un’assenza ingiustificata, soprattutto se non è fatta per la prima volta, può comportare anche l’apertura di un procedimento disciplinare da parte del dirigente scolastico.
È utile sapere che i giorni di assenza ingiustificata non sono utili né ai fini della retribuzione, né ai fini pensionistici, previdenziali e di carriera, né ad ogni altro fine del rapporto d’impiego, quali ferie e tredicesima mensilità. Bisogna anche dire che abusare di assenze non giustificate può portare il docente al licenziamento, infatti il Dirigente scolastico ha la facoltà di avviare, come suddetto, un procedimento disciplinare, considerando i cumuli di assenza nell’ultimo biennio, ovvero negli ultimi dieci anni, trasmettendo gli atti relativi a questa pratica all’Ufficio competente per l’eventuale procedimento finalizzato al licenziamento, secondo quanto previsto dall’art. 55-quater del D.Lgs n. 165/2001 e successive modifiche, compreso D.Lgs. n. 150/2009.
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