Ha fatto molto discutere la decisione della Corte di Cassazione dello scorso 20 ottobre di confermare la destituzione di un docente dalla scuola e da ogni tipo di pubblico impiego per aver avuto una relazione con una studentessa. Alcuni credono che sia un provvedimento davvero esagerato se l’alunna in questione, come pare, fosse consenziente e non fosse stata abusata in alcun modo. Ci sono alcuni punti su cui però bisogna fare chiarezza, illustrati dallo stesso docente e dal suo legale a Il Corriere della Sera.
Innanzitutto ci si chiede se la relazione amorosa sia iniziata quando la studentessa era maggiorenne. In realtà no: tutto sarebbe cominciato quando questa aveva 17 anni. Ne ha compiuti 18 proprio durante i mesi in cui era legata al professore, tra l’autunno 2017 e la primavera 2018, nel corso del quinto anno di scuola superiore.
Il professore di anni, all’epoca dei fatti, non ne aveva ancora nemmeno 30. Questa da molti verrà considerata un’attenuante. Tra i due la differenza d’età era infatti di circa 12 anni. A proposito della decisione della Cassazione il professore si è detto “molto amareggiato”.
Bisogna anche sottolineare il fatto che dopo aver saputo della relazione la dirigenza della scuola inviò un dossier al ministero dell’Istruzione (quello dalla quale è poi scaturita la destituzione), e nello stesso momento anche una segnalazione alla Procura.
I magistrati di Milano hanno dunque aperto un fascicolo, che è poi arrivato a un’archiviazione perché, come sottolinea il legale del docente, Gaetano Irollo, “anche al livello penale è stato accertato che non ci fu alcun abuso, nessuna violenza, nessuna forma di pur minima pressione, anche emotiva o psicologica”.
Il professore, in ogni caso, non ha mai cercato di negare di aver intrapreso la storia d’amore con la ragazzina. Alla commissione disciplinare ha spiegato: “Ho sbagliato, sono pentito, ho commesso un errore in un momento di debolezza. Non c’è mai stata alcuna forma di abuso, né fisica né collegata al ruolo, mai alcuna pressione dal punto di vista psicologico o in qualche modo legata alla posizione di insegnante. Inoltre, nei confronti della ragazza non c’è mai stato alcun favoritismo, né al contrario alcuna penalizzazione in relazione al suo normale percorso scolastico”. La ragazza ha sempre confermato questa versione.
La Cassazione ha però confermato le valutazioni che erano state fatte dalla corte d’Appello nel 2020: “Instaurare una relazione sentimentale e sessuale con un’alunna, tanto più se minorenne, significava venir meno in modo radicale ai doveri e alle responsabilità insiti nel ruolo e disvelava la totale incapacità di discernere la sfera professionale da quella personale e la sfera etica da quella sentimentale, giungendo il docente a uniformarsi nei comportamenti a un coetaneo dei propri allievi”. E questo anche se l’alunna è sempre stata consenziente. A livello penale non è illecito avere rapporti con una ragazza o un ragazzo che abbiano meno di 18 anni, diventa invece un reato se l’adulto è un docente e il giovane o la giovane abbiano meno di 16 anni.
L’avvocato del professore si è concentrato sulla pena, a suo avviso troppo pesante per un fatto del genere, facendo una comparazione: “In un caso avvenuto sempre a Milano un’insegnante di sostegno era stata destituita a causa di metodi punitivi eccessivi sui ragazzi: in quel caso però la Cassazione ha ribaltato il verdetto di Appello e alla docente è stato concesso di rientrare nel mondo della scuola, pur se ovviamente in diverso istituto e con un ruolo non a contatto con gli alunni. Una volta accertato in sede penale e amministrativa che non ci sia stata alcuna forma di pressione di alcun genere, bandire per sempre il mio assistito da ogni possibilità di pubblico impiego appare davvero eccessivo”.
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