Il danno è troppo lieve, dunque non punibile. Si limita a una considerazione puramente erariale, senza risvolti etici, il Gip di Palermo, che ha accolto la richiesta della Procura, “costretta” a chiudere un caso, che ha tenuto banco anche sulle tv nazionali, dalla formulazione dell’articolo 316 ter del codice penale, che punisce la “indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato” solo se questo danno supera 3996,96 euro.
Si chiude così, con una archiviazione il caso della prof di matematica palermitana che, mentre chiedeva permessi previsti dalla legge 104 per assistere il padre disabile, li utilizzava poi per coltivare la propria passione per il tango argentino. Una passione che non teneva celata, visto che spesso le date delle sue esibizioni erano segnalate su Facebook. In sostanza la docente, indagata su esposto anonimo, si era assentata sette volte in maniera ingiustificata, l’ultima per andare ad Amsterdam, dove aveva sostenuto di essersi recata per curare il padre invalido. Risultato: le assenze sono state rilevate e riconosciute, ma il danno procurato allo Stato è irrisorio, solo 400 euro, ben al di sotto della soglia di punibilità e anche del minimo previsto per l’applicazione di una sanzione amministrativa.
Il pm Enrico Bologna, ci informa Repubblica.it, non è entrato nel merito delle argomentazioni difensive circa la possibilità di fruire dei permessi senza dovere necessariamente assistere, giusto in quei giorni, i familiari che ne hanno bisogno. Perchè il danno è troppo lieve e non è punibile. Sic statutum est.
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