La vicenda dell’insegnante di Rovigo colpita con una pistola ad aria compressa da alcuni studenti potrebbe complicarsi anche a seguito dell’intervento dello stesso ministro Giuseppe Valditara.
Sono in molti, infatti, a nutrire qualche dubbio sulle modalità con cui il Ministro ha deciso di utilizzare.
“Dalle notizie di stampa non si comprende se il Ministro abbia comunque avviato un’indagine ispettiva o se crede di accertare i fatti solo attraverso la convocazione della DS presso la sede del Ministero” commenta Mario Maviglia, ex dirigente tecnico e per diversi anni Provveditore agli Studi di Brescia, che aggiunge: “Ovviamente il Ministro è libero di convocare chiunque presso il suo ufficio; in questo caso la procedura è alquanto irrituale in quanto di solito, davanti a casi di questo tipo, l’Amministrazione avvia una indagine ispettiva per essere ragguagliata e informata in modo puntuale dei fatti avvenuti e dei soggetti coinvolti attraverso personale specializzato e che istituzionalmente svolge questa funzione (gli ispettori)”.
In genere, insomma, in casi del genere, il Coordinatore degli Ispettori che opera presso l’Ufficio regionale, in accordo con lo stesso direttore generale dell’USR, istruisce la pratica e individua l’ispettore più idoneo allo svolgimento dell’indagine in relazione all’oggetto specifico e alle competenze dei singoli ispettori.
Franco De Anna, un lungo passato da dirigente tecnico, non parla espressamente di “confusione di ruoli”, ma sottolinea: “Al Ministro tocca la responsabilità della decisione ultima rispetto ad anomalie, conflitti, disfunzioni che si registrano in una scuola e che, alla loro origine, abbiano comportamenti difformi e responsabilità di dipendenti, che siano dirigenti o docenti”.
Nelle situazioni di contenzioso esiste infatti una precisa trafila da seguire: “Per la verità – spiega ancora De Anna – alcuni compiti di decisioni ‘discipinari’ toccano agli stessi dirigenti scolastici. Quando il conflitto non sia redimibile con strumenti interni fanno ‘esposti’ al ‘superiore ministero’. Ma, proprio per questi motivi, e per la lontananza, quest’ultimo ha bisogno di una ‘istruttoria’ sul posto e per questo si serve di ispettori che devono essere ‘investigatori’ e al tempo stesso osservatori che garantiscono ‘terzietà’ “.
Ma allora perché il Ministro ha scelto una strada diversa e per certi aspetti “irrituale”?
Secondo Mario Maviglia si possono fare due congetture diverse: “La prima è che il Ministro non ritiene che il Coordinatore interessato e gli ispettori di riferimento siano in grado di svolgere adeguatamente l’indagine; la seconda è che ritiene di possedere egli stesso le competenze tecniche per addivenire a una ricostruzione dei fatti contrassegnata dal principio di terzietà cui fanno riferimento gli ispettori per mandato istituzionale”.
E su questo si apre, sempre secondo Maviglia una questione di non poco conto: “La mancanza di terzietà potrebbe essere fatta valere in caso di contenzioso da chi vi ha interesse (soprattutto se correlata a dichiarazioni pubbliche che lasciano presupporre un giudizio maturato prima dell’indagine)”.
Anche secondo De Anna “un Ministro che ‘fa da sé’ non può garantire la terzietà della indagine e della osservazione essendo contemporaneamente il soggetto che deve assumere la decisione finale”.
“Per la verità – aggiunge però De Anna – non c’è nulla di illegittimo nella convocazione a Roma. Ma la stessa indagine/interrogatorio sui fatti, anche a Roma, il Ministro dovrebbe non farla lui direttamente ma affidarla ad un Ispettore. Centrale in tale caso”.
Ma, nel concreto, cosa potrebbe accadere se Giuseppe Valditara si rendesse conto che la vicenda integra aspetti disciplinari o addirittura penali?
Chiarisce ancora Mario Maviglia: “Laddove il Ministro, attraverso la sua personale “ispezione” dovesse individuare elementi meritevoli di eventuali sanzioni disciplinari o di reati penali, dovrà trasmettere gli atti alle autorità competenti (al ds nel caso di sanzioni nei confronti degli studenti; all’Ufficio Procedimenti Disciplinari presso l’USR nel caso di sanzioni nei confronti del ds; all’Autorità Giudiziaria nel caso di reati penali)”.
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