Attualità

Il docente colpito da un tappo di spumante durante la festa: niente risarcimento

Cari docenti, fate attenzione ai tappi di spumante. Potreste subire, oltre al danno, anche la beffa di non ricevere nessun risarcimento.

La Corte di Cassazione, infatti, con la sentenza n.749 depositata il 16 gennaio, ha respinto il ricorso di una docente di un liceo classico di Pesaro colpita dal tappo di una bottiglia di spumante aperta dagli alunni nel corso di una festa.

749

Così come segnala il Sole 24 Ore, in un approfondimento sul proprio sito, sia il Miur che la compagnia assicurativa non devono risarcire l’insegnante.

In precedenza, la Corte di Appello di Ancona aveva rigettato l’istanza della professoressa affermando che la responsabilità del datore di lavoro sarebbe sussistita solo nel caso di aggravamento del “tasso di rischio e di pericolosità ricollegato alla natura dell’attività lavorativa del dipendente”.

La condotta abnorme e imprevedibile dell’alunno, che si era avvicinato a breve distanza dall’insegnante agitando la bottiglia di spumante, non consentiva di ravvisare una serie causale prevedibile e adeguata rispetto alla permessa organizzazione del festeggiamento durante l’ordinario orario di lezione scolastiche. 

Secondo la docente, invece, l’istituto non poteva invocare il caso fortuito in quanto autorizzando l’ingresso e l’utilizzo di alcool, aveva consentito che i ragazzi, che avrebbero dovuto essere nel pieno della lucidità, non fossero in tale stato.

La sentenza della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione, nel confermare l’assoluzione del Miur, scrive che l’articolo 287 del Codice Civile non configura una forma di responsabilità oggettiva a carico del datore di lavoro, non potendosi automaticamente desumere dal mero verificarsi del danno l’inadeguatezza delle misure di protezione adottate.

Dunque, prosegue, la norma permette di imputare al datore solo quegli eventi lesivi riconducibili nelle astratte qualifiche di negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

La responsabilità va invece esclusa ogni qualvolta la condotta sia stata diligente ovvero non sia stata negligente in ordine allo specifico pericolo di cagionare proprio quell’evento concreto che in fatto si è cagionato.

Andrea Carlino

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