Una docente di scuola primaria in provincia di Ravenna è stata licenziata perché condannata penalmente, anni addietro, a 4 anni e 8 mesi di reclusione per plurime truffe aggravate dalla maxi cifra complessiva di circa 5 milioni di euro.
Per l’ufficio scolastico provinciale e per il Preside della scuola dove prestava servizio, non aveva i requisiti per poter lavorare alle dipendenze dell’amministrazione scolastica statale. In sostanza le contestavano che la condanna penale riportata fosse ostativa all’insegnamento, in quanto rientrante nel novero dei reati indicati nella cd. Legge Severino – D.lgs 235 del 2012.
DECRETO DI LICENZIAMENTO
Come da normativa, le scuole richiedono i certificati dei casellari giudiziali di tutto il personale in servizio al fine di verificare la sussistenza o meno di condanne penali. Nel caso di specie, da un semplice controllo del casellario giudiziale della docente, emergeva una condanna per gravissimi episodi di truffa. Su interpello dell’ufficio scolastico provinciale veniva stabilito, dunque, il licenziamento immediato della docente.
I FATTI
La docente, dopo aver espiato la pena in una casa di reclusione e successivamente agli arresti domiciliari, decideva di cambiare vita e di intraprendere il percorso dell’insegnamento. Nel 2022 si inseriva, pertanto, nelle GPS e otteneva, così, i primi incarichi di supplenza. L’occasione si paventava nel Mese di Agosto 2023 allorquando era destinataria di una proposta di contratto di lavoro finalizzato al ruolo (anno di prova), su posto di sostegno.
Tuttavia, dopo pochi mesi dall’istaurazione del rapporto di lavoro, la scuola scopriva la condanna penale riportata dalla docente in prova e ne decretava il licenziamento. In via consequenziale, veniva anche depennata dalle graduatorie scolastiche provinciali, con perdita di tutto il punteggio maturato grazie al servizio svolto negli anni precedenti.
RICORSO AL GIUDICE DEL LAVORO
Avverso il decreto di licenziamento gli avv.ti Salvatore e Andrea Giannattasio hanno proposto ricorso al Giudice del Lavoro presso il Tribunale territorialmente competente.
Con un’articolata tesi difensiva, gli avvocati hanno dimostrato che la condanna penale riportata dalla docente non era d’ostacolo all’insegnamento. A loro avviso, il decreto di licenziamento era illegittimo poiché non prendeva in considerazione l’evoluzione normativa e le modifiche legislative apportate dal Decreto Legislativo 10 Ottobre 2022 n. 150 (cd. Riforma Cartabia). Il Tribunale, condividendo le argomentazioni della ricorrente, ha accolto il ricorso ed ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a reintegrare immediatamente la docente nella sua cattedra.
Per maggiori info si rimanda al seguente link: https://giustiziascuola.com/annullato-licenziamento-docente-di-ruolo/
CONCLUSIONI
Ad avviso degli avv.ti Salvatore e Andrea Giannattasio (GiustiziaScuola), i licenziamenti illegittimi sono, ad oggi, ancora numerosi e sono causati, purtroppo, dalla enorme complessità e dalla difficile interpretazione della normativa vigente in materia. Per tale ordine di ragioni è sempre necessario avvalersi di un consulto di esperti al fine di verificare se la precedenti condanne penali possano essere d’ostacolo all’instaurazione di un rapporto di lavoro alle dipendenze dell’amministrazione scolastica statale.
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