La legge n° 234 del 30 dicembre 2021 ha introdotto l’insegnamento dell’educazione motoria nella scuola primaria nelle classi quarte e quinte da parte di docenti forniti d’idoneo titolo di studio e l’iscrizione nella correlata classe di concorso “Scienze motorie e sportive nella scuola primaria”.
Il docente di educazione motoria nella scuola primaria è equiparato, quanto allo stato giuridico ed economico, ai docenti del medesimo grado d’istruzione e non può essere impegnato negli altri insegnamenti della scuola primaria.
Poiché il docente di educazione motoria, secondo la normativa vigente, è equiparato ai docenti di educazione primaria, lo stesso dovrà attenersi a quanto previsto nel CCNL che assegna ai docenti della scuola primaria, nell’ambito del calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale, un’attività d’insegnamento pari a 22 settimanali alle quali vanno aggiunte 2 ore da dedicare, alla programmazione didattica da attuarsi in incontri collegiali dei docenti interessati, in tempo non coincidenti con l’orario delle lezioni.
L’insegnamento dell’educazione motoria è determinato in ragione di non più di due ore settimanali. Le suddette ore sono da considerare aggiuntive, per le classi a orario normale, mentre per le classi che adottano il tempo pieno, l’insegnamento può essere svolto in compresenza fermo restante la responsabilità dei docenti coinvolti.
Come chiarisce la nota ministeriale 2116 del 9 settembre 2022, I docenti specialisti di educazione motoria fanno parte a pieno titolo del team docente della classe a cui sono assegnati, assumendone la contitolarità congiuntamente ai docenti di posto comune.
I docenti di educazione motoria, in quanto contitolari nelle classi dove operano, partecipano alla valutazione periodica e finale degli apprendimenti per ciascun alunno e alla predisposizione della certificazione delle competenze rilasciata al termine della scuola primaria.
Per diventare docente di educazione motoria nella scuola primaria, occorre superare le prove di specifiche procedure concorsuali abilitanti alle quali possono partecipare i soggetti in possesso, oltre di 24 CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, di una delle seguenti lauree:
laurea magistrale conseguita nella classe LM-67 «Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattative»;
laurea magistrale conseguita nella classe LM-68 «Scienze e tecniche dello sport»;
laurea magistrale conseguita nella classe LM-47 «Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie»
oppure titoli di studio equiparati alle predette lauree magistrali ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 ottobre 2009, n. 233.
L’insegnamento dell’educazione motoria rientra nel curricolo obbligatorio della scuola primaria, per questo non può essere considerato né facoltativo né opzionale.
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