Importante precisazione della Corte di Cassazione.
Com’è noto, i docenti neo-immessi in ruolo sono tenuti a superare “l’anno di prova”.
La disciplina della “prova” è contenuta nell’art.438 del D. Lgs. n. 297/1994, che stabilisce che la prova ha la durata di un anno scolastico.
Secondo il 4° comma dell’art. 440, “ Ai fini della conferma in ruolo i docenti, al termine dell’anno di formazione, discutono con il comitato per la valutazione del servizio una relazione sulle esperienze e sulle attività svolte. Sulla base di essa e degli altri elementi di valutazione forniti dal capo d’istituto, il comitato per la valutazione del servizio esprime il parere per la conferma in ruolo”.
Tali adempimenti vengono spesso espletati dopo la fine delle lezioni e prima delle ferie estive.
La risposta a tale domanda sembrerebbe persino ovvia, atteso il chiaro tenore letterale della normativa citata.
Ma in realtà, proprio perché il decreto di conferma in ruolo viene emanato dopo la valutazione, accade spesso che la data del decreto sia antecedente di qualche mese, rispetto alla fine dell’anno scolastico.
Un docente proveniente dalla primaria a seguito di passaggio di ruolo, svolgeva l’anno di prova, ma veniva posto in quiescenza il 1° settembre.
La controversia nasceva appunto dal fatto che l’Amministrazione non effettuava la ricostruzione di carriera, in quanto il docente non era più in servizio.
Il professore osservava che – essendo stato confermato in ruolo nel mese di giugno (quando era ancora in servizio) – aveva diritto alla ricostruzione di carriera.
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 5905 del 27 febbraio 2023, ha stabilito che “una volta superato positivamente il periodo di prova”, il docente doveva già considerarsi immesso in ruolo nella scuola superiore non risultando giustificato da alcuna disposizione normativa il differimento di tale immissione in ruolo alla data di inizio del successivo a.s. 2013/2014”.
“Depone, peraltro, in tale senso la circostanza che la ricostruzione della carriera può essere chiesta dal personale di ruolo ad avvenuto superamento del periodo di prova, con effetti decorrenti dalla conferma in ruolo”.
La Corte, accogliendo il ricorso del docente, ha dunque stabilito il seguente principio di diritto: “è la conferma in ruolo e non l’inizio dell’anno scolastico successivo a determinare l’inquadramento nel nuovo ruolo”.
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