Tempi duri per i furbetti che dichiarano il falso negli allegati della mobilità e ricevano vantaggio nei trasferimenti o passaggi cattedra e ruolo.
NORMA SULLA RESPONSABILITA’ DISCIPLINARE PER I DOCENTI
Nell’art.29 dell’ipotesi di CCNL scuola 2016/2018 si dispongono le responsabilità disciplinari per il personale docente ed educativo, inserendo, nel comma 2 del suddetto articolo contrattuale, le ipotesi per cui è prevista la sanzione del licenziamento del docente. Tali ipotesi si configurano per comportamenti dei docenti molto gravi e oggettivamente riscontrabili. Scatta il licenziamento del docente se si riscontrano atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale, riguardanti studentesse o studenti affidati alla vigilanza del personale, anche ove non sussista la gravità o la reiterazione, dei comportamenti. Il licenziamento del docente scatta anche per dichiarazioni false e mendaci, che abbiano l’effetto di far conseguire un vantaggio nelle procedure di mobilità territoriale o professionale.
GLI UFFICI SCOLASTICI CONTROLLANO GLI ALLEGATI DELLE DOMANDE DI MOBILITA’
Ai sensi del D.P.R. 445/2000, attraverso le istanze on line, i responsabili degli Uffici territoriali competenti, potranno procedere, qualora lo ritengano opportuno, ad un controllo d’ufficio della veridicità delle dichiarazioni personali rilasciate ai fini delle domande di mobilità territoriale e professionale.
Le procedure di controllo sono effettuate secondo quanto previsto negli artt. 71 e 72 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, così come modificato e integrato dall’art. 15 della legge 16 gennaio 2003 n. 3 e dall’art. 15 comma 1 della L. 183/2011. Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi, nei casi previsti dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, così come modificato e integrato dall’art. 15 della legge 16 gennaio 2003 n. 3 e dall’art. 15 comma 1 della L. 183/2011, sono puniti a norma delle disposizioni vigenti in materia.
Tutto ciò significa che chi, malauguratamente, incappa in un controllo delle proprie dichiarazioni personali, in cui si rileva un falso, rischia una doppia sanzione, una di natura procedurale e l’altra di natura penale ai sensi dell’art. 26 della legge n. 15/1968 e dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000. In sostanza, le sanzioni sono di due nature: procedimentali e penali. L’art. 75 del D.P.R. 445, si riferisce alla prima fattispecie e disciplina la decadenza dai benefici ottenuti dall’emanazione di un provvedimento favorevole in base ad una dichiarazione falsa. L’art. 76 del D.P.R. 445 si riferisce alla tipologia di sanzione penale, che nei casi peggiori potrebbe arrivare anche all’interdizione dalla professione. Adesso nel nuovo contratto della scuola è scritto espressamente che chi dichiara il falso nelle procedure di mobilità, ricevendone un vantaggio, sarà sanzionato con il licenziamento.
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