Non è trascorso un tempo incommensurabile dalla proposta emendativa della Senatrice Puglisi che favoriva i vicari. Di certo, ricordiamo, ancora e persino, la sua amara reazione all’esito della propria proposta.
Era l’allora luglio 2017! ma nel giorno di Santa Claus dell’anno 2017, la settima commissione della Camera, con ben 24 firme, approva il seguente emendamento:
“Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 06/12/2017; 4768/VII/1.22.
Dopo il comma 333, aggiungere i seguenti:
333 – bis. Nell’anno scolastico 2018/2019, in ciascuna istituzione scolastica di dimensioni superiori ai limiti di cui all’articolo 19, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che sia affidata in reggenza, è esonerato dall’insegnamento un docente individuato dal dirigente reggente tra i soggetti di cui all’articolo 1, comma 83, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Ai docenti esonerati si applica l’articolo 14, comma 22, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
333 – ter. All’onere derivante dall’attuazione del comma 333-bis pari ad euro 16,94 milioni nel 2018 ed euro 25,40 milioni nel 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.” con tanto di firme: Malpezzi Simona Flavia, Coscia Maria, Piccoli Nardelli Flavia, Ghizzoni Manuela, Ascani Anna, Rocchi Maria Grazia, Carocci Mara, Blazina Tamara, Bonaccorsi Lorenza, Iori Vanna, Coccia Laura, Crimì Filippo, Dallai Luigi, D’Ottavio Umberto, Malisani Gianna, Manzi Irene, Narduolo Giulia, Pes Caterina, Rampi Roberto, Sgambato Camilla, Ventricelli Liliana, Capone Salvatore, Culotta Magda, Ribaudo Francesco.
I ricorrenti 2011, totalmente confusi dai metodi risolutivi delle commissioni parlamentari, si interrogano sullo scenario che potrebbe aprirsi a seguito di “andamento veloce” di eventuali piani organizzativo-dirigenziali, nonché sull’impiego di somme da stanziare in virtù di nuove situazioni:
1.vicari esonerati che diventerebbero, di fatto, figure potenziate nel loro ruolo e nella loro funzione, a discapito dei ricorrenti 2011, già discriminati dai commi 87 e 88 della L 107/2015. Certa conseguenza è che all’atto dell’emanazione di un simile provvedimento i membri del Comitato e TUTTI coloro i quali sono in attesa dei provvedimenti giurisdizionali, sarebbero doppiamente discriminati.
- I vicari esonerati potrebbero rivendicare una innegabile progressione di carriera fino alla dirigenza scolastica, creando ulteriori motivi di ricorso e proliferazione incontrollabile del contenzioso
- Il problema delle reggenze sarebbe solo rinviato ma non risolto
- nascerebbero ulteriori contenziosi tra vicari stessi (vicari di scuola a reggenza e vicari di scuole con DS titolare)
- Vicari da oltre due decenni sarebbero discriminati da neovicari solo perché di scuole senza DS.
O vogliamo parlare di “soldi”? di Erario dello Stato? Parliamone….
- Compensi maggiorati ai vicari e senza finalità relative alla soluzione contenziosi, ovviamente temporanei (sarà un incarico annuale?)
- Compensi a docenti incaricati sull’orario scolastico curricolare dei vicari esonerati dal servizio
- Compenso ai DS in reggenza
- Onere finanziario non risolto ai contenziosi dei ricorrenti DS 2011
- Oneri finanziari derivanti da probabili contenziosi accesi tra vicari stessi, in quanto detentori di situazioni diversificate a seconda dell’avvenuto esonero
- Oneri finanziari derivanti da ricorsi dei ricorrenti DS 2011 già parzialmente idonei a sostenere ruoli intermedi.
Eppure l’esecutivo si era impegnato nella soluzione dell’annosa questione, accogliendo OdG presentati! Ma anche questo impegno lascia perplessi i ricorrenti, ma, intanto, la Corte Costituzionale ha pubblicato un “carinissimo e tanto atteso” atto di promovimento:
- 176 ORDINANZA (Atto di promovimento) 21 giugno 2017 Ordinanza del 21 giugno 2017 del Consiglio di Stato sul ricorso proposto da Rizzotto Daniela ed altri contro Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca ed altri. Istruzione – Istruzione pubblica – Dirigenti scolastici – Procedura di immissione nei ruoli dei dirigenti scolastici riservata ai soggetti gia’ vincitori ovvero utilmente collocati nelle graduatorie ovvero che abbiano superato positivamente tutte le fasi concorsuali successivamente annullate in sede giurisdizionale relative al concorso indetto con decreto direttoriale del 13 luglio 2011, nonche’ ai soggetti che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della legge in questione, alcuna sentenza definitiva nell’ambito del contenzioso riferito ai concorsi indetti con decreto direttoriale del 22 novembre 2004 e con D.M. 3 ottobre 2006. – Legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), art. 1, commi 87, 88, e in particolare, lett. b), 89 e 90. In subordine: Istruzione – Istruzione pubblica – Dirigenti scolastici – Procedura di immissione riservata nei ruoli dei dirigenti scolastici – Preclusione della partecipazione ai soggetti che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della legge in questione, alcuna sentenza definitiva nell’ambito del concorso per reclutamento di dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale del 13 luglio 2011. – Legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), art. 1, comma 88. (17C00280) (GU 1a Serie Speciale – Corte Costituzionale n.49 del 6-12-2017).
Che dire? Il Governo sempre up!
Angela Barbara Carbone