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Docente esclusa dalla fase C della Buona Scuola: il Tribunale di Monza condanna il Miur

Dal Tribunale di Monza arriva una sentenza che riabilita una docente, precedentemente inserita in GaE, che non era riuscita ad essere assunta con la fase C della Buona Scuola.

Infatti, il Tribunale di Monza, sezione Lavoro, ha accolto la richiesta avanzata dal legale della docente, e accertato e dichiarato il diritto dell’insegnante ad essere utilmente collocata in graduatoria per ottenere l’assunzione a tempo indeterminato sin dal 1.9.2015.

La ricorrente non era riuscita a formulare la propria partecipazione attraverso il sistema POLIS di Istanze Online, rimanendo per 2 anni in una situazione di precariato, costretta ad accettare incarichi temporanei e vedersi scavalcare da molti colleghi in graduatoria.

Il Giudice, però, ha invece accertato che “la ricorrente avrebbe avuto diritto a partecipare al piano di assunzione straordinario previsto dalla Legge 107/15”. E’ stato altresì evidenziato che la ricorrente ” è utilmente collocata in graduatoria per ottenere l’assunzione a tempo indeterminato per la classe di concorso Scuola Primaria (EEEE) in relazione alle immissioni in ruolo disposte nell’anno scolastico 2015/2016 nell’ambito della fase C del piano varato con la legge 107/2015, con decorrenza dall’1.9.2015, in via principale nell’ambito della provincia di Milano o in subordine di Bergamo o in ulteriore subordine di Brescia o in ulteriore subordine presso le sedi indicate in ordine progressivo di preferenza nella domanda cartacea presentata.

A questo punto, il Miur viene condannato ed esortato a risolvere in tempi brevi la situazione della ricorrente, e quindi ad essere individuata quale destinataria di proposta di stipula di un contratto a tempo indeterminato, per la classe di concorso Scuola Primaria, in relazione alle immissioni in ruolo disposte nell’anno scolastico 2015/2016 nella fase C del piano varato con la legge 107/2015, con decorrenza dall’1.9.2015”.

Infine, si legge sul comunicato del legale che ha seguito la vicenda, l’avvocato Rosario Piccioni, il Tribunale ha perentoriamente affermato che ” La rimproverata condotta amministrativa concreta la violazione dei principi di imparzialità e buona andamento della P.A. (art.97 Cost.), nonchè, trattandosi di una procedura selettiva in senso ampio soggetta alle regole generali poste in materia concorsuale, va rilevata la violazione dell’art.28, comma 1, DPR n.487/1994, in quanto la mancata partecipazione alle operazioni da parte della ricorrente ha favorito altri concorrenti aventi punteggio inferiore ad essa”.

 

LEGGI LA SENTENZA (CLICCA QUI)

 

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Fabrizio De Angelis

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