Nella G.U. Serie Generale n. 185 del 9 agosto è stato pubblicato il Decreto-Legge 9 agosto 2022, n. 115, recante “Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali”. Si tratta del cosiddetto Decreto Aiuti bis, contenente la tanto contestata misura che introduce la figura del “docente esperto”.
Fin da prima della sua pubblicazione il Decreto in questione è stato osteggiato da più parti: in molti hanno criticato la possibilità di introdurre il “merito” nella carriera dei docenti e il relativo aumento stipendiale. Ci si è anche chiesti il motivo dell’urgenza di una tale misura a Governo uscente e in attesa del rinnovo del contratto scuola, scaduto da più di 44 mesi. Anche l’iter da seguire per gli aspiranti docenti esperti è stato fortemente contestato.
Bisogna ricordarsi anche che è rimasta ancora in sospeso la riforma del reclutamento e della formazione docenti, introdotta dal DL 36, convertito nella legge 79 che pone le basi per quelle che saranno le nuove procedure che regolamenteranno l’ingresso alla professione docente. Ma sono ancora molti i dettagli attesi, che dovranno essere messi a sistema grazie a un Decreto del presidente del Consiglio dei ministri (Dpcm) che doveva essere approvato entro il 31 luglio. Un mese dopo questo documento non ha ancora visto la luce.
Tornando al ‘docente esperto’ c’è da ribadire che, come riporta un articolo de IlSole24Ore, la possibilità di stralciare la norma avrebbe conseguenze negative per il paese. L’introduzione della figura del docente esperto e di una vera e propria carriera per gli insegnanti è infatti stata desiderata dalla stessa Europa ed è legata all’erogazione delle risorse nell’ambito del PNRR. Se la norma venisse blindata l’Italia diventerebbe inadempiente, rischiando di perdere i benefici economici previsti dal Piano.
Nonostante ciò sono in molti a chiedere di rivedere la misura. Manuela Ghizzoni (Pd), chiede di espungere la qualifica di docente esperto, di far avere l’incentivo dopo tre percorsi formativi (quindi anche non consecutivi) e di “premiare” tutti coloro che raggiungono gli obiettivi sulla formazione (non solo gli 8mila fissati dalla norma).
Valentina Aprea (Fi) sottolinea come “vada certamente salvato il principio della progressione dello sviluppo professionale dei docenti legato a incrementi economici. Ma sulla norma abbiamo molti dubbi, e se approvata andrà riscritta. Se l’Europa chiede la carriera per gli insegnanti è l’ora che si faccia. Ma va fatta bene”. Anche la Lega, con Mario Pittoni, si pone contro la misura: “Uno spot per pochi intimi. Va garantito uno stipendio dignitoso ai docenti, poi va bene individuare meccanismi condivisi di riconoscimento del merito”.
A favore c’è invece Iv, che con Gabriele Toccafondi spiega: “Il Ccnl va rinnovato, ed è fondamentale. Ma va mantenuto il fondo per il merito perché non tutti i docenti hanno stessi compiti, medesime funzioni, si formano allo stesso modo. Basta bloccare riforme utili al Paese”.
Come si legge sul sito ufficiale del Senato le Commissioni riunite Bilancio e Finanze, mercoledì 31 agosto alle 15, hanno in programma l’avvio dell’esame del ddl n. 2685, di conversione in legge del Decreto Aiuti Bis. Il provvedimento è atteso in Aula martedì 6 settembre, alle 16,30.
Come abbiamo anticipato, la qualifica di docente esperto non comporta nuove o diverse funzioni oltre a quelle dell’insegnamento.
Il docente esperto è tenuto a rimanere nella istituzione scolastica per almeno il triennio successivo al conseguimento di suddetta qualifica: ciò significa che il diritto alla remunerazione aggiuntiva dovrebbe decadere qualora l’insegnante chiedesse e ottenesse trasferimento subito dopo il conseguimento del titolo.
Con specifico decreto del Ministero dell’istruzione di concerto con il MEF sono precisate le modalità di valutazione per l’accesso alla qualifica di docente esperto. Alla contrattazione collettiva è rimessa la definizione dei criteri in base ai quali si selezionano i docenti cui riconoscere la qualifica di docente esperto. In sede di prima applicazione, nelle more dell’aggiornamento contrattuale, si applicano i seguenti criteri di valutazione e selezione:
1) media del punteggio ottenuto nei tre cicli formativi consecutivi per i quali si è ricevuta una valutazione positiva;
2) in caso di parità di punteggio diventa prevalente la permanenza come docente di ruolo nella istituzione scolastica presso la quale si è svolta la valutazione e, in subordine, l’esperienza professionale maturata nel corso dell’intera carriera, i titoli di studio posseduti e, ove necessario, i voti con cui sono stati conseguiti detti titoli.
Permane, in ogni caso, quanto disposto dal DL 36 in ordine alla formazione incentivata: per gli insegnanti di ruolo di ogni ordine e grado del sistema scolastico statale, al superamento del percorso formativo triennale e solo in caso di valutazione individuale positiva è previsto un elemento retributivo una tantum di carattere accessorio, stabilito dalla contrattazione collettiva nazionale, non inferiore al 10 per cento e non superiore al 20 per cento del trattamento stipendiale in godimento, nei limiti delle risorse disponibili e secondo le modalità ivi previste.
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