Il percorso ostacoli per ottenere la qualifica di docente esperto, già legato a 9 anni di formazione (3 percorsi triennali) per i quali si consegua una valutazione positiva, si fa più accidentato laddove viene specificato che in ogni caso l’insegnante dovrà restare sulla sede presso cui ha conseguito il titolo per almeno un triennio. Leggiamo infatti nel decreto Aiuti bis approdato il Gazzetta Ufficiale lo scorso 9 agosto: “Il docente qualificato esperto è tenuto a rimanere nella istituzione scolastica per almeno il triennio successivo al conseguimento di suddetta qualifica”.
Cosa comporterà esattamente questo vincolo triennale? La remunerazione aggiuntiva (circa 450 euro lordi in più in busta paga) scatterà a conclusione dei tre anni di vincolo (quindi dopo 12 anni dall’inizio del percorso formativo) o sarà comunque riconosciuta al docente all’indomani del riconoscimento dell’esito positivo dei 9 anni di formazione e poi eventualmente trattenuta dall’Amministrazione in caso di trasferimento dell’insegnante?
Qualche chiarimento potrebbe giungere dalla contrattazione collettiva o, in attesa di questa, dal decreto del ministero dell’Istruzione che, di concerto con il MEF, preciserà le modalità di valutazione per l’accesso alla qualifica di docente esperto.
Quali dovrebbero essere i criteri di valutazione e selezione delle figure di docente esperto secondo quanto sappiamo oggi? Leggiamo sempre nel DL Aiuti bis: “I criteri in base ai quali si selezionano i docenti cui riconoscere la qualifica di docente esperto sono rimessi alla contrattazione collettiva di cui al comma 9 e le modalità di valutazione sono precisate nel regolamento previsto dal medesimo comma. Nel caso in cui detto regolamento non sia emanato per l’anno scolastico 2023/2024 le modalità di valutazione seguite dal comitato sono definite transitoriamente con decreto del Ministro dell’istruzione da adottarsi di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. In sede di prima applicazione, nelle more dell’aggiornamento contrattuale, si applicano i seguenti criteri di valutazione e selezione:
1) media del punteggio ottenuto nei tre cicli formativi consecutivi per i quali si è ricevuta una valutazione positiva;
2) in caso di parità di punteggio diventa prevalente la permanenza come docente di ruolo nella istituzione scolastica presso la quale si è svolta la valutazione e, in subordine, l’esperienza professionale maturata nel corso dell’intera carriera, i titoli di studio posseduti e, ove necessario, i voti con cui sono stati conseguiti detti titoli”.
Ecco che ritorna la questione del vincolo triennale. Il docente che restasse nella stessa sede per altri 3 anni, dopo i 9 di formazione, si posizionerà meglio in graduatoria rispetto ai docenti che dovessero cambiare scuola. Dunque il vincolo triennale è conditio sine qua non per ricevere l’incremento stipendiale o semplice strumento per collocarsi meglio in graduatoria a parità di punteggio con altri colleghi?
Ricordiamo le tempistiche: possono maturare il diritto a un assegno annuale di importo pari a 5.650 euro, che si somma al trattamento stipendiale in godimento, i docenti di ruolo che abbiano conseguito una valutazione positiva nel superamento dei tre percorsi formativi incentivati, consecutivi e non sovrapponibili, nel limite di 8 mila unità per ciascuno degli anni scolastici 2032/2033, 2033/2034, 2034/2035 e 2035/2036 (per un totale quindi di 32mila docenti esperti).
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