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Docente esperto, il DOSSIER del Senato: selezionare i migliori per rivalutare gli insegnanti agli occhi della società

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Il Senato ha da poco reso pubblico il Dossier di accompagnamento della discussione in Parlamento relativa alla conversione in legge del DL Aiuti bis (DL 115/2022) che ha introdotto la discussa figura del docente esperto, sebbene la precedente normativa sulla scuola, il DL 36/2022, non fosse intervenuta su simili forme di carriera docenti e di differenziazione retributiva.

Il dossier spiega in maniera finalmente esplicita che la misura è conditio sine qua non per ottenere i finanziamenti europei legati al Pnrr, a fronte del fatto che il Governo, sul tema della carriera docenti e del merito, aveva preso un impegno preciso, messo per iscritto in una risoluzione del Consiglio Europeo. Ragion per cui, come spiega il nostro vice direttore Reginaldo Palermo, a dispetto degli emendamenti appena presentati al Senato, probabilmente la misura relativa al docente esperto resterà pressoché uguale. Insomma, la misura dovrebbe essere per lo più blindata. Ciò su cui le parti politiche potranno forse intervenire sarà la tempistica dei riconoscimenti retributivi, che qualcuno chiede di anticipare.

Peraltro, è interessante notare che il dossier chiarisce che la scelta di introdurre la figura del docente esperto risponde anche all’esigenza di “rivalorizzare in ambito sociale” la professione docenti, grazie alla “selezione dei migliori”. Insomma, agli occhi dell’uomo della strada, l’immagine di un docente esperto e ben pagato dovrebbe scalfire l’erroneo immaginario del “docente in vacanza per tre mesi“.

Leggiamo nel dossier: “Occorre ricordare la Risoluzione del Consiglio su un quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell’istruzione e della formazione verso uno spazio europeo dell’istruzione e oltre (2021-2030) 2021/C 66/01, che fra le Questioni e Azioni concrete dell’Area Prioritaria 3 – Docenti e formatori, menziona espressamente la necessità di «potenziare il reclutamento e la selezione dei candidati migliori e più idonei alla professione di docente e pedagogo a tutti i livelli […] migliorare l’attrattiva e il prestigio della professione di docente e pedagogo, tramite la sua rivalorizzazione in ambito sociale e anche in termini finanziari […] valutare la possibilità di elaborare strumenti strategici sotto forma di quadri di competenza dei docenti al fine di accrescere la pertinenza dei percorsi iniziali di formazione per insegnanti, oltre che lo sviluppo di opportunità di formazione professionale continua, nonché di fornire orientamenti ai docenti nello sviluppo della loro carriera».

In cosa consiste la misura del docente esperto? Il riepilogo del dossier

In base al comma 4-bis, i docenti di ruolo che abbiano conseguito una valutazione positiva nel superamento di tre percorsi formativi consecutivi e non sovrapponibili possono accedere alla qualifica di docente esperto e maturano conseguentemente il diritto ad un assegno annuale ad personam di importo pari a 5.650 euro che si somma al trattamento stipendiale in godimento. Ai fini pensionistici e previdenziali, tali previsioni operano con effetto sulle anzianità contributive maturate a partire dalla data di decorrenza del beneficio economico.

La qualifica di docente esperto non comporta nuove o diverse funzioni oltre a quelle dell’insegnamento. Fatta eccezione per i docenti in servizio all’estero, il docente qualificato esperto è tenuto a rimanere nella istituzione scolastica per almeno il triennio successivo al conseguimento della qualifica.

Alla qualifica di docente esperto può accedere un contingente di docenti definito con il decreto previsto dal comma 5 dell’art. 16-ter del D.LGS. n. 59/2017, comunque non superiore a 8 mila unità per ciascuno degli anni scolastici 2032/2033, 2033/2034, 2034/2035 e 2035/2036, per un totale massimo, dunque, di 32 mila unità. Resta fermo in ogni caso il limite massimo derivante dalla disponibilità delle risorse di cui al predetto comma 5, di cui si dirà nel seguito.

I criteri di conferimento della qualifica sono affidati alla contrattazione collettiva e le modalità di valutazione sono individuate con decreto del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative. Per l’ipotesi in cui quest’ultimo regolamento non sia emanato per l’anno scolastico 2023/2024, le modalità di valutazione sono definite in via transitoria con decreto del Ministro dell’istruzione da adottarsi di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

Il comma 4-bis reca anche dei criteri di valutazione e selezione, valevoli in sede di prima applicazione, nelle more dell’aggiornamento contrattuale: 1) media del punteggio ottenuto nei tre cicli formativi consecutivi per i quali si è ricevuta una valutazione positiva; 2) in caso di parità di punteggio diventa prevalente la permanenza come docente di ruolo nella istituzione scolastica presso la quale si è svolta la valutazione e, in subordine, l’esperienza professionale maturata nel corso dell’intera carriera, i titoli di studio posseduti e, ove necessario, i voti con cui sono stati conseguiti detti titoli. Tali criteri sono integrativi rispetto a quelli stabiliti dall’Allegato B, annesso al decreto.

Il comma 4-ter sancisce che a decorrere dall’anno scolastico 2036/2037 le procedure per l’accesso alla qualifica di docente esperto sono soggette al regime autorizzatorio di cui all’art. 39, comma 3-bis, della L. n. 449/1997 – che culmina nella determinazione annuale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – nei limiti delle cessazioni riferite al personale docente esperto e della quota del Fondo di cui al comma 5 riservata alla copertura dell’assegno ad personam, di cui subito si dirà.