Nella giornata del 13 settembre il Senato ha approvato la conversione in legge del decreto 115.
Secondo i primi commenti che si leggono nei social parrebbe che le modifiche apportate all’articolo 38 e alle norme sul “docente esperto” siano tali da azzerare, nei fatti, la portata della novità.
Nella tabella che segue abbiamo riportato le due versioni: quella contenuta nel testo originario del decreto e quella relativa alle modifiche apportate dal Senato.
E, francamente, non ci pare proprio che si possa parlare di azzeramento della norma.
Intanto va detto che l’emendamento (il 38.3 approvato dalle Commissioni Riunite di Finanze e Bilancio) stabilisce che dovunque si debba modificare la dicitura: non più “docente esperto” ma “stabilmente incentivato”.
La modifica è, di fatto, più nominalistiche che sostanziale anche se in due o tre punti il Senato è intervenuto in maniera più decisiva.
Per esempio si è introdotta l’idea di istituire una vera e propria progressione di carriera che, a regime, dovrà essere precisato in sede contrattuale.
E che si possa aprire ad una possibile “carriera professionale” viene detto in modo esplicito.
Viene anche eliminato il passaggio secondo cui al docente esperto non spetterebbero “nuove o diverse funzioni oltre a quelle dell’insegnamento” lasciando quindi aperta la strada ad una vera e propria revisione del profilo professionale del docente.
TESTO DEL DECRETO LEGGE 115 | TESTO APPROVATO DAL SENATO |
I docenti di ruolo che abbiano conseguito una valutazione positiva nel superamento di tre percorsi formativi consecutivi e non sovrapponibili di cui al comma 1, nel limite del contingente di cui al secondo periodo del presente comma e comunque delle risorse disponibili ai sensi del comma 5, possono accedere alla qualifica di docente esperto e maturano conseguentemente il diritto ad un assegno annuale ad personam di importo pari a 5.650 euro che si somma al trattamento stipendiale in godimento. | I docenti di ruolo che abbiano conseguito una valutazione positiva nel superamento di tre percorsi formativi consecutivi e non sovrapponibili di cui al comma 1, nel limite del contingente di cui al secondo periodo del presente comma e comunque delle risorse disponibili ai sensi del comma 5, possono essere stabilmente incentivati, nell’ambito di un sistema di progressione di carriera che a regime sarà precisato in sede di contrattazione collettiva di cui al comma 9, maturando conseguentemente il diritto ad un assegno annuale ad personam di importo pari a 5.650 euro che si somma al trattamento stipendiale in godimento. |
Può accedere alla qualifica di docente esperto, che non comporta nuove o diverse funzioni oltre a quelle dell’insegnamento, un contingente di docenti definito con il decreto di cui al comma 5 e comunque non superiore a8mila unità per ciascuno degli anni scolastici 2032/2033, 2033/2034, 2034/2035 e 2035/2036. | Può accedere al beneficio di cui al precedente periodo un contingente di docenti definito con il decreto di cui al comma 5 e comunque non superiore a8mila unità per ciascuno degli anni scolastici 2032/2033, 2033/2034, 2034/2035 e 2035/2036. |
In sede di prima applicazione, nelle more dell’aggiornamento contrattuale, si applicano i seguenti criteri di valutazione e selezione | In sede di prima applicazione, nelle more dell’aggiornamento contrattuale, per dare immediata applicazione al sistema di carriera di cui al primo periodo si applicano i seguenti criteri di valutazione e selezione: |
Comunque è bene sottolineare che sia Lega che Fratelli d’Italia hanno già fatto sapere che – in caso di vittoria elettorale del centro-destra – la norma sarà ampiamente rivista o addirittura abrogata. Di diverso avviso Forza Italia che parla invece di correzione delle disposizioni.
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