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Docente esperto: siamo sicuri che l’aumento di stipendio sarà definitivo? Le risorse potrebbero non bastare, la NOTA del Senato

Il Servizio di Bilancio del Senato ha pubblicato un Dossier che costituisce una nota di lettura (scheda 2685) che accompagna la discussione al Senato relativa alla conversione in legge del DL Aiuti Bis (DL 115 recante “misure
urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali”).

SCHEDA 2685 – nota di lettura DECRETO AIUTI BIS

Le criticità segnalate da questa nota di lettura realizzata dal servizio di Bilancio del Senato, sono numerose, sia in relazione alla qualifica di docente esperto che in fatto di formazione incentivata una tantum.

Il docente esperto

  1. Innanzitutto si fa notare che la qualifica di docente esperto, così come si pretende di normarla, agisce in deroga al principio generale previsto dal comma 1 dell’articolo 45 del T.U.P.I., ai sensi del quale è stabilito che la materia dei trattamenti economici fondamentali e accessori delle categorie del P.I. debba ordinariamente formare oggetto della contrattazione collettiva.
  2. In secondo luogo, siamo sicuri che la remunerazione del docente esperto costituirà un aumento definitivo? Ci sono i fondi per farlo? Circa i costi di quest’operazione – chiarisce sempre il servizio di Bilancio del Senato – andrebbero richieste conferme in merito alla irreversibilità e non temporaneità della qualifica di docente esperto, dato che tale misura, così intesa, comporterebbe un onere a carico dell’Amministrazione scolastica che perdurerà sino alla cessazione dal servizio del docente.

La formazione incentivata

Quali ripercussioni sulla formazione incentivata? Il contenzioso è alle porte, spieghiamo perché. Sulla copertura a valere sul Fondo per l’incentivo alla formazione, si ricorda che il DL 36/2022 lo aveva destinato esclusivamente al riconoscimento di un elemento retributivo una tantum di carattere accessorio, la cui misura deve essere stabilita dalla contrattazione collettiva nazionale, in misura non inferiore al 10 per cento e non superiore al 20 per cento del trattamento stipendiale in godimento, subordinatamente al superamento del percorso formativo triennale e solo in caso di valutazione individuale finale positiva. Quindi, posto che ora le risorse stanziate dovranno essere destinate anche al nuovo incentivo introdotto dalla norma in esame, pur considerando che l’incentivo una tantum sarà comunque corrisposto nei limiti delle risorse disponibili, occorre osservare che esso è caratterizzato da limitata rimodulabilità dovendo essere almeno pari al 10 per cento del trattamento economico. Si ricorda che il Governo aveva fornito durante l’esame del DL 36/2022 una relazione tecnica aggiornata alle modifiche approvate al Senato che in particolare avevano introdotto la forbice della misura tra il 10 e il 20 per cento mentre nel testo iniziale non erano posti limiti minimi o massimi. A tale proposito, la RT ipotizzava una misura del 15 per cento e sulla base di una media ponderata del trattamento stipendiale pari a 40.669 euro, l’incentivo era stata determinato in media pari a 6.100 euro. Alla luce di tali dati e ipotesi, si evidenzia che la disponibilità residua del Fondo citato dal 2036, dopo le modifiche introdotte dalla norma in esame basterebbe a riconoscere l’incentivo di cui al comma 4 dell’articolo 16-ter a circa 34.000 docenti, a fronte dei circa 63.000 che la RT citata prevedeva.

Sempre sul tema della formazione incentivata la nota 2685 fa notare che la limitatezza delle risorse potrebbe mettere a rischio il riconoscimento una tantum per molti docenti in grado di compiere con successo il percorso formativo di tre anni. Va insomma rilevata una possibile criticità nell’attribuzione dell’incentivo una tantum: va considerato che il numero di docenti che completeranno la formazione con valutazione positiva potrebbe essere molto maggiore rispetto a quelli che riceveranno l’incentivo alla luce delle disponibilità finanziarie. Si ricorda che l’accesso ai percorsi di formazione inizialmente avviene su base volontaria ma sarà obbligatorio per i docenti immessi in ruolo in seguito all’adeguamento del contratto, per cui dal 2036, anno in cui va a regime la riduzione massima del Fondo, tale platea potrebbe essere consistente.

E anche se il comma 5 dell’articolo 16-ter prevede che il riconoscimento dell’elemento retributivo una tantum avvenga in base a criteri stabiliti in sede di aggiornamento contrattuale e con l’obiettivo di riconoscere tale elemento retributivo in maniera selettiva e non generalizzata, tuttavia questa operazione potrebbe lasciare insoddisfatti moltissimi insegnanti: si potrebbe accumulare una platea consistente di docenti con l’aspettativa a vedersi riconoscere l’incentivo una tantum per aver completato la formazione con valutazione positiva che potrebbe determinare sia un contenzioso sia una pressione a successive modifiche estensive.

Carla Virzì

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