Una vicenda che ha fatto discutere e che ha scatenato diverse reazioni. In una scuola di primaria di San Vero Milis (Oristano) un’insegnante, Marisa Francescangeli, durante il periodo di dicembre, in un’attività con gli alunni aveva fatto costruire un piccolo rosario. A due mamme l’attività non era piaciuta, tanto da protestare dal dirigente scolastico e all’ufficio scolastico provinciale, i quali hanno accolto le “accuse”.
La docente si è vista notificare i primi di marzo la sospensione di 20 giorni con riduzione dello stipendio.
L’insegnante ha rilasciato alcune dichiarazioni al quotidiano L’Unione Sarda: “Non credo di aver commesso mancanze gravi. Mi pare di vivere un incubo. Farò ricorso. Quel giorno sostituivo un mio collega assente, ho realizzato con i ragazzini il rosario e poco prima di uscire abbiamo detto il Pater e l’Ave. Nelle mie classi tutti gli scolari, con il consenso dei genitori, partecipano all’ora di religione. Sono stata convocata per incontrarle. Mi sono persino scusata, ma evidentemente non è stato sufficiente”.
A dire la sua è Orazio Ruscica, segretario nazionale Snadir e presidente nazionale FGU:
“Certamente la scuola non può proporre l’adesione ad una fede, pertanto la scelta della maestra è da ritenersi inopportuna; ma di ciò ha manifestato consapevolezza lei stessa avendo presentato le sue scuse ai genitori e al dirigente scolastico e in considerazione del fatto di non essere una insegnante di religione. Evidentemente non è bastato, infatti il 2 marzo la maestra è stata convocata per notificarle la sospensione dal servizio per venti giorni (dal 27 marzo al 15 aprile). A fronte di una scelta inadeguata da parte della maestra, l’amministrazione scolastica ha risposto con un provvedimento disciplinare assolutamente sproporzionato”.
“Eppure un dirigente scolastico dovrebbe sapere che in materia disciplinare è tenuto ad osservare i principi di gradualità e proporzionalità in relazione alla gravità dell’infrazione (art 2106, Codice civile). Il Dirigente scolastico avrebbe potuto ricorrere al “rimprovero verbale”, collocabile al primo gradino dei provvedimenti disciplinari, ma ha preferito insistere nel chiedere all’ufficio territoriale di infliggere una sanzione tra le più gravi pur in assenza di infrazioni agli obblighi contrattuali di servizio da parte della maestra. Tale sanzione sarà annullata dal Giudice del lavoro a motivo della sproporzione tra i fatti contestati e la sanzione inflitta”.
“E’ tempo – in questo contratto collettivo nazionale di lavoro – di una revisione del potere disciplinare del dirigente scolastico che si trova a rivestire il ruolo di chi istruisce la pratica e, al tempo stesso, di chi ne desume la sanzione da infliggere”.
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