Se una docente partorisce due gemelli, ha diritto ad un doppio congedo parentale? Per il Tribunale del Lavoro di Modena, a cui si è rivolta una insegnante, sì. La dirigente scolastica, invece, glielo aveva negato. A riportarlo Il Corriere della Sera.
La donna, docente di scuola primaria, nel 2024 aveva sfruttato come da diritto di 30 giorni di congedo parentale a piena retribuzione, col 100% dello stipendio e aveva poi chiesto altri 30 giorni con il medesimo importo, spiegando che questa seconda parte era quella legata al secondo gemello.
La domanda è stata respinta dalla dirigente scolastica secondo cui il beneficio economico al 100% è da considerare legato all’evento parto, e non al numero di figli del parto stesso. A quanto pare la dirigente si sarebbe rifiutata non di garantire il doppio congedo, ma la retribuzione intera anche al secondo mese. La maestra si è rivolta alla Uil Scuola di Modena, che ha inviato diffide alla preside citando decisioni precedenti in senso opposto, sia in Italia sia in Europa, ma la situazione non è cambiata.
Si è quindi arrivati alla causa legale, approdata davanti al Tribunale del Lavoro modenese. Il giudice incaricato ha rovesciato l’interpretazione della dirigente scolastica, affermando che il congedo parentale della madre va riconosciuto per ogni bimbo, e non per l’evento unico della nascita, sottolineando come questo strumento di supporto vada considerato un diritto, non un privilegio.
In tema di congedo parentale spettante alle madri lavoratrici e ai padri lavoratori l’ultima Legge di bilancio (la Legge 30 dicembre 2024, n. 207) ha introdotto importanti novità.
In particolare, l’art. 1, ai commi 217 e 218, così dispone:
217. All’articolo 34, comma 1, primo periodo, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «nel limite massimo di un mese e alla misura del 60 per cento della retribuzione nel limite massimo di un ulteriore mese, elevata all’80 per cento per il solo anno 2024» sono soppresse;
b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, per la durata massima di un ulteriore mese fino al sesto anno di vita del bambino, all’80 per cento della retribuzione».
218. Le disposizioni di cui al comma 217 si applicano rispettivamente con riferimento ai lavoratori che hanno terminato o terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, di cui rispettivamente al capo III e al capo IV del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, successivamente al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024.
In sintesi, dal 2025 sarà prevista l’elevazione all’80% della retribuzione dell’indennità di congedo parentale per il secondo mese fruito entro il sesto anno di vita del bambino, nonché l’innalzamento della retribuzione dal 30%, finora previsto, sempre all’80% per il terzo mese di congedo di maternità o paternità, da fruirsi anche in questo caso entro il sesto anno di vita del bambino.
Per i dipendenti della scuola è bene ricordare che il CCNL prevede già una norma di maggior favore: il primo mese di congedo parentale è retribuito interamente.
Quindi, questa è la retribuzione spettante al personale scolastico:
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