Il Decreto legge n.30 del 13 marzo 2021, all’articolo 2 dispone specifiche misure a sostegno dei lavoratori con figli minori durante il periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza, della durata dell’infezione da SARS Covid-19, nonchè alla durata della quarantena, del figlio.
Nel caso di un docente con un figlio minore di 16 anni a casa (perché in DaD, con la scuola chiusa o in quarantena) ma la cui classe lavori in presenza o la cui prestazione di servizio sia comunque richiesta a scuola, da parte del Dirigente scolastico, anche mentre la classe del docente lavori a distanza, cosa prevede il nuovo Decreto Legge del Governo Draghi?
Per i lavoratori dipendenti in generale, senza distinzioni riguardanti il personale docente, il decreto stabilisce che il lavoratore possa ricorrere al lavoro agile o, se impossibilitato a farlo, all’astensione.
Cosa significa per il docente? In linea teorica l’insegnante in questione potrebbe chiedere al Dirigente Scolastico di lavorare anch’egli in DaD per tutta la durata della DaD (o della quarantena) del figlio. In questa casistica potrebbe rientrare il docente che normalmente faccia DaD da scuola. Infatti, la richiesta di lavorare da casa finché il figlio si trovi a casa, non dovrebbe destabilizzare più di tanto l’organizzazione didattica dell’istituto.
Se invece ciò non fosse possibile, si dovrebbe ricorrere all’astensione dal lavoro. Qualora, ad esempio, il docente in questione fosse insegnante di sostegno di un allievo in presenza, o laddove la propria classe lavori interamente in presenza e dunque l’eventuale insegnamento a distanza del docente comportasse per l’istituto problemi organizzativi irrisolvibili, in questo caso sarebbe più opportuno richiedere l’astensione dal lavoro, per la quale, peraltro, lo stesso Dl stanzia 10,2 milioni di euro per l’anno 2021, per permettere la sostituzione del personale docente.
Ricordiamo che il contributo per il baby-sitting non spetta ai lavoratori della scuola, come riferiamo in un altro articolo. Per loro sono previsti i congedi parentali straordinari, attribuibili a genitori con figli minori di 16 anni (retribuiti al 50% solo se i figli hanno meno di 14 anni).
Il genitore di figlio convivente minore di anni sedici, lavoratore dipendente, alternativamente all’altro genitore, può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio, alla durata dell’infezione da SARS Covid-19 del figlio, nonchè alla durata della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.
Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, il genitore lavoratore dipendente di figlio convivente minore di anni quattordici, alternativamente all’altro genitore, può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio, alla durata dell’infezione da SARS Covid-19 del figlio, nonchè alla durata della quarantena del figlio. Il beneficio di cui al presente comma è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.
In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, uno dei genitori, alternativamente all’altro, ha diritto, al ricorrere delle condizioni di cui al comma 2, primo periodo, di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità nè riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Per i giorni in cui un genitore svolge la prestazione di lavoro in modalità agile o fruisce del congedo oppure non svolge alcuna attività lavorativa o è sospeso dal lavoro, l’altro genitore non può fruire dell’astensione, salvo che sia genitore anche di altri figli minori di anni quattordici avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna misura.
Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di 10,2 milioni di euro per l’anno 2021.
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